Gent. mi,
Vi segnalo il DL in oggetto, entrato in vigore oggi, di cui, di seguito, uno stralcio.
Per poter procedere, rimaniamo sempre in attesa delle circolari INPS.
Art. 1 Norme speciali in materia di trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario1.. esclusivamente per i datori di lavoro che abbianointeramente fruito del periodo precedentemente concesso fino alladurata massima di quattordici settimane, e' possibile usufruire diulteriori quattro settimane anche per periodi decorrentiantecedentemente al 1° settembre 2020. Resta ferma la durata massimadi diciotto settimane considerati i trattamenti riconosciuticumulativamente sia ai sensi degli articoli 19, 20, 21 e 22, sia aisensi del presente comma, mediante il riconoscimento delle medesimeulteriori massime quattro settimane... 2. In deroga a quanto previsto a legislazione vigente, le domandeper i trattamenti di cui agli articoli 19 e 22 del decreto-legge 17marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24aprile 2020, n. 27, e successive modificazioni e integrazioni, devonoessere presentate, a pena di decadenza, entro la fine del mesesuccessivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensioneo di riduzione dell'attivita' lavorativa. In sede di primaapplicazione, i termini di cui al presente comma sono spostati altrentesimo giorno successivo all'entrata in vigore del presentedecreto se tale ultima data e' posteriore a quella di cui al primoperiodo. Per le domande riferite a periodi di sospensione o riduzionedell'attivita' lavorativa che hanno avuto inizio nel periodoricompreso tra il 23 febbraio 2020 e il 30 aprile 2020, il termine e'fissato, a pena di decadenza, al 15 luglio 2020. Indipendentementedal periodo di riferimento, i datori di lavoro che abbianoerroneamente presentato domanda per trattamenti diversi da quelli acui avrebbero avuto diritto o comunque con errori o omissioni che nehanno impedito l'accettazione, possono presentare la domanda nellemodalita' corrette entro trenta giorni dalla comunicazionedell'errore nella precedente istanza da parte dell'amministrazione diriferimento, a pena di decadenza, anche nelle more della revocadell'eventuale provvedimento di concessione emanatodall'amministrazione competente; la predetta presentazione delladomanda, nella modalita' corretta, e' considerata comunque tempestivase presentata entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore delpresente decreto. Per le domande presentate ai sensi del presentecomma, non opera quanto previsto dall'articolo 19, comma 2-bis deldecreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni,dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e successive modificazioni eintegrazioni. (rinnovo o proroga dei contratti a tempodeterminato, anche a scopo di somministrazione.) 3. In caso di pagamento diretto della prestazione di cui agliarticoli da 19 a 22-quinquies del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, esuccessive modificazioni e integrazioni, da parte dell'Inps, ildatore di lavoro e' obbligato ad inviare all'Istituto tutti i datinecessari per il pagamento o per il saldo dell'integrazione salarialeentro la fine del mese successivo a quello in cui e' collocato ilperiodo di integrazione salariale, ovvero, se posteriore, entro iltermine di trenta giorni dall'adozione del provvedimento diconcessione. In sede di prima applicazione, i termini di cui alpresente comma sono spostati al trentesimo giorno successivoall'entrata in vigore del presente decreto se tale ultima data e'posteriore a quella di cui al primo periodo. Trascorsi inutilmentetali termini, il pagamento della prestazione e gli oneri ad essaconnessi rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente.Art. 2 Modifica dei termini per la presentazione della domanda di Rem 1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 82, comma 1, deldecreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, le domande per il Reddito diemergenza possono essere presentate entro il 31 luglio 2020. Art. 3 Modifica dei termini per la presentazione delle domande di emersione di rapporti di lavoro irregolare e di rilascio di permesso di soggiorno temporaneo. 1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 103, comma 5, deldecreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, le domande di emersione dirapporti di lavoro e di rilascio di permesso di soggiorno temporaneo,di cui ai commi 1 e 2 del predetto articolo, possono esserepresentate entro il 15 agosto 2020.