Strumenti di accessibilità

Circolare 115/2020 - DL104 - Cigo, ASo e Cigd

Gent.mi,

di seguito la circolare in oggetto con, in evidenza, i punti salienti.

Cordialità,

Luigina Gagliardi

Dirigente area ammortizzatori sociali, sostegno alla non autosufficienza,  credito e welfare

INPS- Direzione regionale UMBRIA

  1. 075.5037229

Circolare n. 115

 
   

OGGETTO:

Decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, recante “Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia”. Nuove norme in materia di trattamento ordinario di integrazione salariale (CIGO), assegno ordinario (ASO), cassa integrazione in deroga (CIGD), nonché cassa integrazione speciale operai agricoli (CISOA). Modifiche alle disposizioni in materia di accesso alla cassa integrazione dei lavoratori dipendenti iscritti al Fondo Pensione Sportivi Professionisti. Estensione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale alle aziende operanti nel settore aereo, in possesso di particolari requisiti

SOMMARIO:

Con la presente circolare si illustrano le novità apportate dal decreto-legge n. 104/2020 all’impianto regolatorio in materia di misure di sostegno del reddito previste per le ipotesi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa a causa di eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, nonché le ulteriori modifiche in materia di accesso e gestione del trattamento di integrazione in favore dei lavoratori dipendenti iscritti al Fondo Pensione Sportivi Professionisti e l’estensione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale alle aziende operanti nel settore aereo, in possesso di particolari requisiti.

INDICE

Premessa

  1. Modifiche in materia di trattamenti di integrazione salariale (ordinaria e in deroga) e assegno ordinario per la causale “COVID-19”

1.1 Modalità di richiesta delle prime 9 settimane previste dal decreto-legge n. 104/2020

  1. Ulteriore periodo di 9 settimane di CIGO, ASO e CIGD previsto dal decreto-legge n. 104/2020

2.1 Aspetti contributivi

  1. Caratteristiche degli interventi di CIGO e ASO previsti dal decreto-legge n. 104/2020
  1. Regolamentazione inerente alla trasmissione delle domande di CIGO, CIGD e ASO

4.1 Cassa integrazione ordinaria per le aziende che si trovano in cassa integrazione straordinaria ai sensi dell’articolo 20 del decreto-legge n. 18/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27/2020, e successive modificazioni

4.2 Domande di assegno ordinario del Fondo di integrazione salariale (FIS)

4.3 Assegno ordinario per i datori di lavoro che hanno trattamenti di assegno di solidarietà in corso

4.4 Assegno ordinario dei Fondi di solidarietà bilaterali e dei Fondi del Trentino e di Bolzano-Alto Adige di cui, rispettivamente, agli articoli 26 e 40 del D.lgs n. 148/2015

4.5 Trattamenti di cassa integrazione in deroga (CIGD)

  1. Cassa integrazione speciale per gli operai e impiegati a tempo indeterminato dipendenti da imprese agricole (CISOA)
  1. Termini di trasmissione delle domande relative ai trattamenti di CIGO, CIGD, ASO e CISOA
  1. Termini di trasmissione dei dati utili al pagamento o al saldo dei trattamenti di CIGO, CIGD, ASO e CISOA
  1. Modalità di pagamento della prestazione
  1. Risorse finanziarie
  1. Trattamenti di sostegno al reddito per sospensione dei lavoratori residenti o domiciliati in Comuni interessati da provvedimenti di permanenza domiciliare adottati dall’autorità pubblica per l’epidemia da COVID-19
  1. Cassa integrazione in deroga con causale “COVID-19” in favore dei lavoratori dipendenti iscritti al Fondo Pensione Sportivi Professionisti. Modifiche alla disciplina
  1. Cassa integrazione straordinaria per le aziende del settore aereo

 

Premessa

Il decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, pubblicato nella G.U. n. 203 del 14 agosto 2020 ed entrato in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione, ha introdotto significative innovazioni all’impianto normativo in materia di ammortizzatori sociali connessi all’emergenza epidemiologica da COVID-19. Il decreto-legge, recante “Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia”, interviene, infatti, sia rimodulando i trattamenti di integrazione salariale ordinaria (CIGO), in deroga (CIGD), di assegno ordinario (ASO) e di cassa interazione speciale operai agricoli (CISOA), cui le aziende possono accedere per periodi dal 13 luglio 2020 al 31 dicembre 2020, sia prevedendo, in taluni casi, l’obbligo del versamento di un contributo addizionale a carico dei datori di lavoro che utilizzano i citati strumenti di sostegno del reddito.

Con il messaggio n. 3131/2020 sono state fornite le prime informazioni in merito alle modifiche apportate dal citato decreto-legge.

Con la presente circolare, su conforme parere del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, si illustrano nel dettaglio le innovazioni introdotte dal decreto-legge in commento e si forniscono istruzioni sulla corretta gestione delle domande relative ai trattamenti previsti dagli articoli da 19 a 22-quinquies del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e successive modificazioni.

  1. Modifiche in materia di trattamenti di integrazione salariale (ordinaria e in deroga) e assegno ordinario per la causale “COVID-19”

L’articolo 1 del decreto-legge n. 104/2020 ridetermina il periodo di trattamenti di integrazione salariale e assegno ordinario che può essere richiesto, nel secondo semestre 2020, dalle aziende che hanno dovuto interrompere o ridurre l’attività produttiva per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19. In particolare, la norma prevede che i datori di lavoro che, nell’anno 2020, sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19, possono richiedere la concessione dei trattamenti di integrazione salariale (ordinaria o in deroga) o dell’assegno ordinario, per periodi decorrenti dal 13 luglio 2020 al 31 dicembre 2020, per una durata massima di 9 settimane incrementate di ulteriori 9 settimane, nel medesimo arco temporale, per i soli datori di lavoro ai quali sia stato già interamente autorizzato il precedente periodo di 9 settimane e purché sia integralmente decorso detto periodo.

La durata massima dei trattamenti cumulativamente riconosciuti non può, in ogni caso, superare le 18 settimane complessive.

La nuova previsione normativa, dunque, consente l’accesso al nuovo periodo di trattamenti di integrazione salariale (9 + 9 settimane), a prescindere dall’utilizzo degli ammortizzatori sociali per i periodi fino al 12 luglio 2020. Sarà quindi possibile richiedere tali periodi anche da parte di datori di lavoro che non hanno mai presentato domanda di integrazioni salariali per causale COVID-19.

Si precisa, inoltre, che il comma 1 dell’articolo 1 del decreto-legge in parola stabilisce che i periodi di integrazione salariale, già richiesti e autorizzati ai sensi dei precedenti decreti-legge n. 18/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27/2020, e 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, che si collocano, anche parzialmente, in periodi successivi al 12 luglio 2020, sono imputati, limitatamente ai periodi successivi alla predetta data, alle prime 9 settimane del nuovo periodo di trattamenti previsto dal decreto-legge n. 104/2020.

A titolo esemplificativo, se un’azienda ha già richiesto 4 settimane continuative di (CIGO) o (ASO) – dal 6 luglio 2020 al 1° agosto 2020 - che sono state autorizzate dall’Istituto ai sensi della precedente disciplina, la medesima azienda, in relazione alla nuova previsione di cui al decreto-legge n. 104/2020, potrà beneficiare, al massimo, di 6 settimane complessive di nuovi trattamenti (cui è possibile aggiungere fino a un massimo di ulteriori 9 settimane secondo quanto illustrato al successivo paragrafo 2), in quanto le 3 settimane dal 13 luglio 2020 al 1° agosto 2020, rientrando nel computo delle prime 9 settimane del nuovo periodo previsto dal citato decreto-legge n. 104/2020, incidono (riducendolo) sul limite totale di settimane richiedibili nel secondo semestre 2020.

In presenza di domande presentate, ma non ancora autorizzate, che afferiscono a periodi che si collocano a cavallo del 13 luglio 2020, si precisa che le istanze saranno valutate anche alla luce del decreto-legge n. 104/2020. Ne deriva che, per i periodi fino al 12 luglio 2020, sarà preliminarmente verificato il rispetto dei limiti stabiliti dalla previgente normativa, mentre i periodi decorrenti dal 13 luglio 2020 saranno imputati alle prime 9 settimane di cui al decreto-legge n. 104/2020.

Si evidenzia che l’impianto normativo declinato dal decreto-legge n. 104/2020 introduce, tra le altre, un’importante novità in materia di concessione degli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro legati all’emergenza epidemiologica da COVID-19.

Con la previsione dell’articolo 1, infatti, il legislatore, non solamente azzera il conteggio delle settimane riferite alla pregressa disciplina, ma, contestualmente, nel prevedere un periodo massimo di trattamenti pari a 18 settimane complessive (9 + 9) - da collocarsi nell’arco temporale dal 13 luglio 2020 al 31 dicembre 2020 - modifica il precedente indirizzo, che legava il ricorso ai trattamenti all’effettiva fruizione degli stessi, e prevede che l’utilizzo delle predette settimane sia possibile esclusivamente nei limiti dei periodi autorizzati senza tener conto del dato relativo al fruito.

Conseguentemente, una volta richieste e autorizzate le prime 9 settimane e decorso il relativo periodo, i datori di lavoro potranno proporre istanza per accedere all’ulteriore periodo di 9 settimane secondo le indicazioni illustrate ai successivi paragrafi 2 e 2.1, ma non potranno richiedere anche l’eventuale completamento delle prime 9 settimane, anche laddove le stesse non fossero state effettivamente fruite per intero.

Riguardo alle modalità di richiesta del nuovo periodo di trattamenti di integrazione salariale (ordinaria e in deroga) e assegno ordinario previsti dal decreto-legge n. 104/2020, che, su espressa indicazione ministeriale, trovano applicazione esclusivamente ai lavoratori che risultino alle dipendenze dei datori di lavoro richiedenti la prestazione alla data del 13 luglio 2020, data a decorrere dalla quale si applicano le nuove misure, si precisa quanto segue.

1.1 Modalità di richiesta delle prime 9 settimane previste dal decreto-legge n. 104/2020

Per le richieste inerenti alle prime 9 settimane, o il minor periodo che risulta scomputando i periodi già autorizzati ai sensi della precedente normativa decorrenti dal 13 luglio 2020 (cfr. l’esempio di cui al precedente paragrafo), i datori di lavoro dovranno continuare a utilizzare la causale “COVID-19 nazionale” già in essere.

Come già anticipato nel messaggio n. 3131/2020, le richieste delle prime 9 settimane di cui all’articolo 1 del decreto-legge n. 104/2020 dovranno tenere conto dei periodi successivi al 12 luglio 2020 già autorizzati. A fini del rispetto del limite previsto dal decreto-legge in commento, nelle ipotesi di domande, riferite alla medesima unità produttiva, per un numero di settimane superiore al massimo consentito (9 complessive, considerando anche quelle imputate in relazione alla precedente disciplina), le Strutture territoriali ridetermineranno correttamente il limite mediante un accoglimento parziale delle richieste.

Laddove le aziende, avendo esaurito i trattamenti spettanti in relazione alla pregressa normativa di cui ai decreti-legge n. 18/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27/2020, e n. 34/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77/2020, prima dell’entrata in vigore del decreto-legge n. 104/2020, avessero richiesto trattamenti di cassa integrazione ordinaria ai sensi della disciplina di cui al decreto-legislativo 14 settembre 2015, n. 148, per periodi successivamente ricompresi nella tutela prevista dall’articolo 1 del decreto-legge n. 104/2020, le settimane non ancora autorizzate e quelle autorizzate, ma per le quali non siano stati emessi i relativi pagamenti dall’Istituto o per le quali l’azienda non abbia provveduto all’esposizione del codice evento su Uniemens, potranno essere convertite in periodi con causale “COVID-19 nazionale”, su espressa richiesta dei datori di lavoro. A tal fine, le aziende provvederanno a inviare apposita comunicazione nel cassetto previdenziale, comunicazione bidirezionale, indicando gli estremi della domanda originaria e le settimane per cui richiedono la conversione della causale.

Con riferimento, invece, alle domande di assegno ordinario del Fondo di integrazione salariale (FIS) e dei Fondi di solidarietà, l’azienda interessata a modificare la causale e quindi la disciplina di riferimento, dovrà inviare espressa richiesta di annullamento della precedente domanda e inoltrare nuova apposita domanda con causale “COVID-19 nazionale”. A tal fine, per il FIS, le aziende provvederanno a inviare apposita comunicazione nel cassetto previdenziale, comunicazione bidirezionale, indicando gli estremi della domanda originaria e le settimane da variare. Per i Fondi di solidarietà diversi dal FIS, che sono autorizzati con delibera dei rispettivi Comitati centrali, la comunicazione di variazione andrà inviata via PEC all’indirizzo Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.. Le Strutture territoriali dovranno tramettere con comunicazione PEI alla Direzione centrale Ammortizzatori sociali eventuali comunicazioni già pervenute.

  1. Ulteriore periodo di 9 settimane di CIGO, ASO e CIGD previsto dal decreto-legge n. 104/2020

Come anticipato, l’articolo 1 del decreto-legge n. 104/2020 prevede la possibilità di accedere a un periodo massimo complessivo di 18 settimane (9 + 9) dal 13 luglio 2020 al 31 dicembre 2020.

Mentre il ricorso alle prime 9 settimane di trattamenti è consentito indistintamente a tutti i datori di lavoro che riducono o sospendono l’attività lavorativa a causa dell’emergenza epidemiologica, il secondo ulteriore periodo di 9 settimane può essere richiesto esclusivamente dai datori di lavoro ai quali sia stato già interamente autorizzato il precedente periodo di 9 settimane e purché lo stesso sia integralmente decorso.

Per richiedere l’ulteriore periodo di 9 settimane di integrazione salariale (ordinaria o in deroga) e di assegno ordinario, i datori di lavoro dovranno presentare domanda di concessione dei trattamenti con una causale specifica, con una dichiarazione di responsabilità, resa ai sensi di quanto previsto dall’articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, in cui autocertificano la sussistenza dell’eventuale riduzione del fatturato (cfr. successivo paragrafo 2.1).

Riguardo alle modalità di accesso al secondo periodo di 9 settimane di cassa integrazione (ordinaria e in deroga) e assegno ordinario previsti dal decreto-legge n. 104/2020, i datori di lavoro provvederanno a inoltrare specifica domanda con la nuova causale denominata “COVID 19 con fatturato”.

L’Istituto, ricorrendone i presupposti, autorizza i trattamenti di cui trattasi e, in base alla citata dichiarazione di responsabilità, stabilisce la misura del contributo addizionale a carico dell’azienda, ove dovuto.

Le modalità di presentazione delle domande per il secondo periodo, della durata massima di 9 settimane da concludersi entro il 31 dicembre 2020, saranno rese note con successivo apposito messaggio.

 

2.1 Aspetti contributivi

I datori di lavoro che accedono ai trattamenti di integrazione salariale per le prime 9 settimane previste dal comma 1 dell’articolo 1 del decreto-legge n. 104/2020 non sono tenuti al versamento del contributo addizionale.

L’articolo 1, comma 2, del decreto-legge n. 104/2020 dispone invece che, in presenza di determinati presupposti, sia dovuto un contributo addizionale a carico delle imprese che presentano domanda per l’ulteriore periodo di 9 settimane di integrazione salariale.

In deroga a quanto stabilito dagli articoli 5, 29 e 33 del D.lgs n. 148/2015, la misura del contributo addizionale, calcolato sulla retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate durante la sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, è pari:

  1. a) al 9%, per le imprese che hanno avuto una riduzione del fatturato inferiore al 20%;
  1. b) al 18%, per le imprese che non hanno avuto alcuna riduzione del fatturato.

I datori di lavoro che hanno subito una riduzione del fatturato pari o superiore al 20% o hanno avviato l’attività di impresa successivamente al 1° gennaio 2019 non sono tenuti al versamento del contributo addizionale e potranno, quindi, accedere al secondo ulteriore periodo di 9 settimane di integrazione salariale senza dover versare il predetto contributo.

L’eventuale scostamento del fatturato (inferiore, pari o superiore al 20%) deve essere determinato sulla base del raffronto tra il fatturato aziendale del primo semestre 2020 e quello del primo semestre 2019.

Tenuto conto del dettato testuale della norma, ai fini dell’esonero dal versamento per le aziende che hanno iniziato l’attività successivamente al 1° gennaio 2019, si tiene conto della data di inizio dell’attività di impresa comunicata dall’azienda alla Camera di Commercio.

Pertanto, si deve fare riferimento alla data di inizio dell’attività di impresa riferita al codice fiscale dell’azienda e non alla data di apertura della matricola aziendale.

Le imprese che si avvalgono degli interventi di integrazione salariale, anticipando i relativi trattamenti ai dipendenti interessati dalla riduzione di orario ovvero dalla sospensione dell’attività di lavoro, e che, in relazione alla previsione di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto-legge n. 104/2020 sono soggette al contributo addizionale, dovranno provvedere al relativo versamento a decorrere dal mese di paga successivo al provvedimento di autorizzazione alla fruizione della prestazione (cassa integrazione o assegno ordinario), adottato dall’Istituto.

Nello specifico, nell’ambito del flusso Uniemens, del mese di paga successivo alla data di autorizzazione, l’azienda è tenuta a esporre, oltre al contributo addizionale del mese in corso, anche quello riferito ai periodi di integrazione salariale che insistono sui periodi di paga intercorrenti fra la data di inizio della sospensione o riduzione dell’attività lavorativa e quello in cui ricade il provvedimento di concessione dell’integrazione salariale, e ad assolvere i conseguenti obblighi contributivi. In seguito, a partire dal secondo mese di paga successivo al rilascio dell’autorizzazione, l’azienda è tenuta a esporre, mese per mese, il contributo addizionale riferito ad ogni periodo di paga, operando i versamenti correlati.

Nel caso in cui il rilascio dell’autorizzazione avvenga nel mese in cui termina il periodo di integrazione salariale o successivamente, l’azienda è tenuta a versare l’importo del contributo addizionale per l’intero periodo autorizzato nel periodo di paga successivo a quello di autorizzazione.

In merito al citato contributo addizionale si fa presente che, ricorrendo i presupposti per il relativo versamento, lo stesso sarà dovuto, secondo le misure previste dall’articolo 1, comma 2, del decreto-legge n. 104/2020, con riferimento a tutti i trattamenti (cassa integrazione ordinaria, cassa integrazione in deroga e assegno ordinario erogato dal Fondo di integrazione salariale e dai Fondi di solidarietà di cui agli articoli 26, 29 e 40 del D.lgs n. 148/2015). Le imprese autorizzate al pagamento diretto dell’integrazione salariale da parte dell’Inps, ai fini del versamento del contributo addizionale, si atterranno alle modalità applicative e alle scadenze indicate nei messaggi n. 6129/2015 e n. 1113/2017, ai quali si rimanda.

Si precisa che, qualora nel quinquennio mobile l’azienda sia autorizzata a fruire di altri periodi di integrazione salariale di cui al Titolo I e al Titolo II del D.lgs n. 148/2015, il periodo di integrazione salariale di cui al comma 2 dell’articolo 1 del decreto-legge n. 104/2020 non rileva ai fini della determinazione della misura dell’aliquota contributiva prevista dall’articolo 5 del citato decreto legislativo.

Al fine di consentire l’individuazione dell’aliquota del contributo addizionale di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto-legge n. 104/2020, e la rilevazione delle aziende che non sono tenute all’obbligo contributivo, i relativi datori di lavoro dovranno completare la domanda con una dichiarazione di responsabilità, resa ai sensi di quanto previsto dall’articolo 47 del D.P.R. n. 445/2020, nella quale autocertificano:

  1. a) la sussistenza e l’indice dell’eventuale riduzione del fatturato
  • oppure
  1. b) il diritto all’esonero dal versamento del contributo addizionale in quanto l’attività di impresa è stata avviata (nel senso sopra precisato) in data successiva al primo gennaio 2019.

Con l’autocertificazione di cui al precedente punto a), il datore di lavoro dovrà attestare l’eventuale riduzione del fatturato secondo gli indici di calcolo e le modalità di raffronto illustrate dalle circolari dell’Agenzia delle Entrate.

La verifica della veridicità delle dichiarazioni fornite dai datori di lavoro con l’autocertificazione - all’atto della presentazione della domanda di accesso ai trattamenti di integrazione salariale - sarà effettuata dall’Istituto e dall’Agenzia delle Entrate con accordi di cooperazione.

Si ricorda, infine, che durante i periodi di integrazione salariale le quote di TFR maturate dai lavoratori restano a carico del datore di lavoro.

I datori di lavoro soggetti alla disciplina del Fondo di Tesoreria, pertanto, dovranno versare al predetto fondo le quote di TFR maturate dal lavoratore durante il periodo di integrazione salariale.

  1. Caratteristiche degli interventi di CIGO e ASO previsti dal decreto-legge n. 104/2020

In relazione all’impianto normativo delineato dal decreto-legge n. 104/2020, si ribadisce che gli interventi con causali “COVID-19 nazionale” e “COVID 19 con fatturato”, ai fini del computo della durata, non rientrano nel limite delle 52 settimane nel biennio mobile per i trattamenti di CIGO e ASO dei Fondi di solidarietà di cui all’articolo 26 del D.lgs n. 148/2015 e nel limite delle 26 settimane per l’ASO del Fondo di integrazione salariale (FIS).

Inoltre, i trattamenti in questione derogano sia al limite dei 24 mesi (30 mesi per le imprese del settore edile e lapideo) nel quinquennio mobile, previsto, per la durata massima complessiva dei trattamenti, dall’articolo 4 del D.lgs n. 148/2015, sia al limite di 1/3 delle ore lavorabili di cui all’articolo 12, comma 5, del medesimo decreto legislativo.

Conseguentemente, possono richiedere i trattamenti di CIGO e di ASO, di cui all’articolo 1 del decreto-legge in parola, anche le aziende che hanno già raggiunto i limiti di cui sopra.

I relativi periodi autorizzati con le richiamate causali sono, inoltre, neutralizzati ai fini di successive richieste di CIGO e di ASO.

Si precisa altresì che, per l’accesso agli interventi di CIGO e di ASO in parola, è necessario che i lavoratori siano alle dipendenze dell’azienda richiedente alla data del 13 luglio 2020.

A tale riguardo, nelle ipotesi di trasferimento di azienda ai sensi dell’articolo 2112 c.c. e di assunzioni a seguito di cambio di appalto, resta valido quanto già precisato dall’Istituto in materia. Conseguentemente, nelle ipotesi di trasferimento d’azienda ai sensi dell’articolo 2112 c.c. e nei casi di lavoratore che passa alle dipendenze dell’impresa subentrante nell’appalto, si computa anche il periodo durante il quale il lavoratore stesso è stato impiegato presso il precedente datore di lavoro.

In relazione all’istruttoria delle domande, si ricorda che la stessa è improntata alla massima celerità e che non si applica l’articolo 11 del D.lgs n. 148/2015. Pertanto, le aziende non devono fornire alcuna prova in ordine alla transitorietà dell’evento e alla ripresa dell’attività lavorativa né, tantomeno, dimostrare la sussistenza del requisito di non imputabilità dell’evento stesso all’imprenditore o ai lavoratori. Conseguentemente, l’azienda non deve allegare alla domanda la relazione tecnica di cui all’articolo 2 del D.M. n. 95442/2016, ma solo l’elenco dei lavoratori destinatari della prestazione.

Resta ferma la possibilità di accedere alle prestazioni a sostegno del reddito previste dalla normativa generale, qualora sussista disponibilità finanziaria nelle relative gestioni di appartenenza, ovviamente per periodi distinti da quelli per i quali sono stati chiesti i trattamenti di cui all’articolo 1 del decreto-legge n. 104/2020.

In tale caso, relativamente all’integrazione salariale ordinaria, si ricorda che, ai fini della relativa richiesta, la sospensione o riduzione dell'attività lavorativa deve essere riconducibile a una delle causali individuate dal D.M. n. 95442/2016.

A scopo meramente esemplificativo, si rammenta che è possibile accedere alle integrazioni salariali ordinarie per mancanza di materie prime/componenti o per mancanza di lavoro/commesse, anche quando il determinarsi di dette causali sia riconducibile ai perduranti effetti dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.

Si ricorda, altresì, che alle domande in questione si applicano i limiti di fruizione secondo le regole che disciplinano l’integrazione salariale ordinaria, ossia: 52 settimane nel biennio mobile ai sensi dell’articolo 12, commi 1 e 3, del D.lgs n. 148/2015; 1/3 delle ore lavorabili di cui all’articolo 12, comma 5, del medesimo decreto; durata massima complessiva dei trattamenti di 24 mesi nel quinquennio mobile (30 mesi per le imprese del settore edile e lapideo) prevista dall’articolo 4, commi 1 e 2, del D.lgs n. 148/2015. Inoltre, alle predette domande si applica il requisito dell’anzianità di effettivo lavoro di 90 giorni di cui all’articolo 1, comma 2, del D.lgs n. 148/2015; l’obbligo di versamento della contribuzione addizionale di cui all’articolo 5 del medesimo decreto (esclusi gli eventi oggettivamente non evitabili, c.d. “EONE”), nonché gli adempimenti relativi alla comunicazione sindacale previsti all’articolo 14 del D.lgs n. 148/2015.

Con riferimento all’assegno ordinario garantito dai Fondi di solidarietà bilaterali di cui all’articolo 26 del D.lgs n. 148/2015, si richiamano le disposizioni previste dai singoli decreti interministeriali. Resta salva, in ogni caso, la previsione di cui all’articolo 35 del medesimo decreto legislativo.

  1. Regolamentazione inerente alla trasmissione delle domande di CIGO, CIGD e ASO

Il decreto-legge n. 104/2020, nel ridisegnare i periodi oggetto di intervento nel secondo semestre 2020, non ha modificato la disciplina di riferimento relativa ai trattamenti di CIGO, CIGD e ASO.

Ne deriva che le aziende che trasmettono le domande sono dispensate dall’osservanza dell’articolo 14 del D.lgs n. 148/2015 e dei termini del procedimento previsti dall'articolo 15, comma 2, nonché dall'articolo 30, comma 2, del medesimo decreto legislativo per l’assegno ordinario, fermi restando l’informazione, la consultazione e l’esame congiunto, che devono essere svolti, anche in via telematica, entro i tre giorni successivi a quello della comunicazione preventiva.

Conseguentemente, all’atto della presentazione della richiesta di concessione dell’integrazione salariale ordinaria e, per i Fondi che prevedono l’obbligo di informazione e consultazione sindacale di cui all’articolo 14 del D.lgs n. 148/2015, dell’assegno ordinario, le aziende, compilando l’apposito campo presente nel modello di domanda, devono limitarsi a dichiarare all’Istituto, sotto la propria responsabilità, di aver eseguito gli adempimenti di cui sopra, senza dover presentare alcuna documentazione probatoria.

Con particolare riguardo, invece, ai Fondi di solidarietà i cui decreti interministeriali attuativi subordinano l’accesso all’assegno ordinario al preventivo espletamento delle procedure sindacali, con obbligo di accordo aziendale, le aziende dovranno continuare a riferirsi ai singoli decreti interministeriali che istituiscono e disciplinano i relativi Fondi e che espressamente prevedono la necessità dell’accordo per l’accesso alla prestazione.

In questi ultimi casi, l’accordo potrà essere comunicato anche in data successiva alla presentazione della domanda, purché lo stesso pervenga all’Istituto in tempo utile a consentire l’autorizzazione della prestazione. Pertanto, in mancanza di tale adempimento la domanda di assegno ordinario non potrà essere autorizzata.

4.1. Cassa integrazione ordinaria per le aziende che si trovano in cassa integrazione straordinaria ai sensi dell’articolo 20 del decreto-legge n. 18/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27/2020, e successive modificazioni

L’articolo 1 del decreto-legge n. 104/2020, ai fini dell’accesso ai trattamenti di integrazione salariale, richiama gli articoli da 19 a 22-quinquies del decreto-legge n. 18/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27/2020, e successive modificazioni.

Conseguentemente, anche le imprese che alla data del 13 luglio 2020 hanno in corso un trattamento di integrazione salariale straordinario e che devono sospendere il programma di CIGS a causa dell’interruzione dell’attività produttiva per effetto dell’emergenza epidemiologica in atto possono accedere al trattamento di integrazione salariale ordinario, per una durata massima di 18 settimane (9 + 9), per periodi decorrenti dal 13 luglio 2020 al 31 dicembre 2020, a condizione che rientrino in un settore per il quale sussista il diritto di accesso alla prestazione di cassa integrazione ordinaria.

La domanda di integrazione salariale ordinaria deve essere presentata con causale “COVID-19 nazionale – sospensione CIGS”.

L’Istituto provvederà ad autorizzare le domande di CIGO di cui trattasi nel rispetto dei periodi di sospensione del programma di cassa integrazione salariale straordinaria stabilito dai decreti ministeriali.

I datori di lavoro che, al termine delle prime 9 settimane di CIGO previste dall’articolo 1 del decreto-legge n. 104/2020, volessero accedere al secondo periodo di ulteriori 9 settimane di cui al medesimo articolo 1 devono comunicare al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali la volontà di prolungare ulteriormente il programma di CIGS utilizzando i canali indicati nella circolare n. 47/2020.

In caso di accesso alle seconde ulteriori 9 settimane, si richiamano le indicazioni fornite ai precedenti paragrafi 2 e 2.1.

4.2. Domande di assegno ordinario del Fondo di integrazione salariale (FIS)

Con riferimento all’assegno ordinario del Fondo di integrazione salariale (FIS), si richiamano altresì gli indirizzi contenuti al paragrafo 3 della circolare n. 84/2020 e, in particolare, le indicazioni fornite in ordine al requisito occupazionale delle aziende richiedenti.

Si ricorda che, durante il periodo di percezione dell’assegno ordinario, limitatamente alla causale “COVID-19”, è erogata, ove spettante, la prestazione accessoria degli assegni al nucleo familiare (cfr. la circolare n. 88/2020).

4.3. Assegno ordinario per i datori di lavoro che hanno trattamenti di assegno di solidarietà in corso

In relazione a quanto previsto dall’articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 104/2020 possono presentare domanda di assegno ordinario anche i datori di lavoro iscritti al Fondo di integrazione salariale (FIS) che, alla data del 13 luglio 2020, avevano in corso un assegno di solidarietà.

La concessione dell’assegno ordinario - che sospende e sostituisce l’assegno di solidarietà già in corso - può riguardare anche i medesimi lavoratori beneficiari dell’assegno di solidarietà, a totale copertura dell’orario di lavoro.

Anche per questa specifica prestazione, la durata complessiva del trattamento in questione non può essere superiore a 18 settimane (9 + 9), al pari di quanto previsto dal decreto-legge n. 104/2020 per le altre tipologie di trattamenti salariali con causale COVID-19.

Ai fini dell’ammissione al secondo ulteriore periodo di 9 settimane, si rinvia a quanto indicato ai precedenti paragrafi 2 e 2.1.

4.4. Assegno ordinario dei Fondi di solidarietà bilaterali e dei Fondi del Trentino e di Bolzano-Alto Adige di cui, rispettivamente, agli articoli 26 e 40 del D.lgs n. 148/2015

Riguardo ai Fondi di solidarietà di cui agli articoli 26 e 40 del D.lgs n. 148/2015, le domande di accesso all’assegno ordinario con causale “COVID-19 nazionale” possono essere accolte prioritariamente considerando i limiti dei tetti aziendali previsti dai decreti interministeriali attuativi dei rispettivi Fondi. In caso di indisponibilità o disponibilità parziale per la copertura della prestazione richiesta, in assenza di altri motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza, le aziende potranno comunque accedere alla suddetta prestazione, nei limiti delle risorse statali stanziate dal decreto-legge n. 104/2020.

Durante il periodo di percezione dell’assegno ordinario, limitatamente alla causale “COVID-19 nazionale”, è erogato l’assegno al nucleo familiare, in rapporto al periodo di paga adottato e alle medesime condizioni dei lavoratori ad orario normale.

 

Ai fini dell’ammissione al secondo ulteriore periodo di 9 settimane, si rinvia a quanto indicato ai precedenti paragrafi 2 e 2.1.

4.5. Trattamenti di cassa integrazione in deroga (CIGD)

Relativamente ai trattamenti di cassa integrazione in deroga (CIGD), nel rinviare a quanto già illustrato nella circolare n. 86/2020 in ordine alle aziende destinatarie della disciplina e ai lavoratori ammessi alla misura, si precisa che il decreto-legge n. 104/2020 non ha modificato la regolamentazione da seguire per la richiesta dei trattamenti in parola.

Ne consegue che la domanda di CIGD - da inviare esclusivamente all’Istituto ai sensi di quanto stabilito dall’articolo 22-quater del decreto-legge n. 18/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27/2020 - dovrà essere preceduta dalla definizione di un accordo sindacale che l’azienda e le organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale possono concludere anche in via telematica. Si ricorda che sono esonerati dalla definizione delle citate intese esclusivamente i datori di lavoro con dimensioni aziendali fino ai 5 dipendenti.

Ai beneficiari dei trattamenti in deroga continuano ad essere riconosciuti la contribuzione figurativa e i relativi assegni al nucleo familiare, ove spettanti.

Limitatamente ai lavoratori del settore agricolo, per le ore di riduzione o sospensione delle attività, nei limiti ivi previsti, il trattamento è equiparato a lavoro ai fini del calcolo delle prestazioni di disoccupazione agricola.

Si ribadisce altresì che anche per i trattamenti in deroga non si applicano le disposizioni relative al requisito dell’anzianità di effettivo lavoro, previsto dall’articolo 1, comma 2, primo periodo, del D.lgs n. 148/2015, né è dovuto il contributo addizionale, di cui all’articolo 5 del medesimo decreto legislativo, quest’ultimo limitatamente alle prime 9 settimane di cui all’articolo 1 del decreto-legge n. 104/2020. Non si applica altresì la riduzione in percentuale della relativa misura di cui all’articolo 2, comma 66, della legge 28 giugno 2012, n. 92, in caso di proroghe dei trattamenti di cassa integrazione in deroga.

I datori di lavoro che richiedono il trattamento di cassa integrazione in deroga per periodi successivi al 13 luglio 2020 possono trasmettere domanda all’Istituto, anche qualora non abbiano completato i periodi di competenza regionale/ministeriale. Restano salve le autorizzazioni già adottate dal Ministero.

Riguardo alle aziende plurilocalizzate, si precisa che potranno inviare domanda come “deroga plurilocalizzata” (cfr. il messaggio n. 2946/2020) esclusivamente le aziende che hanno ricevuto una prima autorizzazione con decreto del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali; tutte le altre aziende, invece, dovranno trasmettere domanda come “deroga INPS” (cfr. la circolare 86/2020).

In caso di richieste di accesso all’ulteriore periodo di 9 settimane, anche per i trattamenti in deroga valgono le indicazioni fornite ai precedenti paragrafi 2 e 2.1.

  1. Cassa integrazione speciale per gli operai e impiegati a tempo indeterminato dipendenti da imprese agricole (CISOA)

Per il settore agricolo il decreto-legge n. 104/2020 ha previsto la possibilità di presentare domanda di concessione del trattamento di cassa integrazione speciale operai agricoli (CISOA) per sospensioni dell'attività lavorativa dovute ad eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, ai sensi dell’articolo 19, comma 3-bis, del decreto-legge n. 18/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27/2020, per un periodo della durata di massima di 50 giorni ricompresi tra il 13 luglio 2020 e il 31 dicembre 2020.

Il predetto periodo può essere richiesto anche se non sono state presentate precedenti domande di CISOA con causale “CISOA DL RILANCIO”, ai sensi dell’articolo 19, comma 3-bis, del decreto-legge n. 18/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27/2020. Qualora, invece, siano stati richiesti e autorizzati, ai sensi della predetta normativa, periodi che si collocano, anche parzialmente, successivamente al 12 luglio 2020, gli stessi sono imputati, riducendoli, ai 50 giorni previsti dal decreto-legge n. 104/2020.

Conseguentemente, in caso di domanda eccedente il numero massimo di giornate concedibile per singolo lavoratore, le Strutture territoriali ridetermineranno correttamente il trattamento mediante un accoglimento parziale delle richieste.

Le domande di concessione del trattamento di CISOA per periodi decorrenti dal 13 luglio e sino 31 dicembre 2020 devono essere presentate utilizzando sempre la causale “CISOA DL RILANCIO”. Le predette domande possono riguardare anche lavoratori per i quali risulti superato il limite di fruizione ordinario pari a 90 giornate. Inoltre, come già ricordato, le domande in questione possono essere presentate sia per lavoratori per i quali non è stata richiesta la prestazione di CISOA con causale “CISOA DL RILANCIO” sia per lavoratori che, invece, hanno già fruito di massimo 90 giornate di trattamento ai sensi dell’articolo 19, comma 3-bis, del decreto-legge n. 18/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27/2020 (cfr. la circolare n. 84/2020, par. 7). Anche i trattamenti concessi ai sensi dell’articolo 1, comma 8, del decreto-legge n. 104/2020, sono neutri ai fini delle successive richieste.

Ai fini dell’accesso alla prestazione in argomento non è previsto, per ciascun lavoratore, il requisito dell’anzianità lavorativa pari a 181 giornate nell’anno solare di riferimento presso l’azienda richiedente la prestazione, ma è necessario che i lavoratori medesimi risultino alle dipendenze dell’azienda alla data del 13 luglio 2020. Sul punto si richiamano le disposizioni contenute al paragrafo 3 della presente circolare, con riferimento al computo dei periodi di occupazione dei lavoratori nelle ipotesi di trasferimento d’azienda.

Si ribadisce che anche per tali domande la competenza concessoria è trasferita in capo al direttore della Struttura Inps territorialmente competente e non alle Commissioni provinciali. Si confermano altresì le disposizioni contemplate nella circolare n. 84/2020, al paragrafo 7.5, in merito alla modalità di pagamento della prestazione, nonché quelle relative all’incompatibilità con la prestazione di cassa integrazione in deroga eventualmente concessa secondo le regole di cui al paragrafo 7.6 della predetta circolare. Resta, comunque, ferma la possibilità di chiedere la cassa integrazione in deroga per i soli lavoratori a tempo determinato che sono esclusi dalla tutela della CISOA.

Il decreto-legge n. 104/2020 ha altresì previsto che i trattamenti di CISOA autorizzati ai sensi dell’articolo 1, comma 8, del decreto-legge n. 104/2020, così come quelli autorizzati ai sensi dell’articolo 19, comma 3-bis, del decreto-legge n. 18/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27/2020, e successive modificazioni, sono computati ai fini del raggiungimento del requisito delle 181 giornate di effettivo lavoro previsto dall’articolo 8 della legge 8 agosto 1972, n. 457.

Resta ferma, infine, la possibilità di chiedere la CISOA con le ordinarie causali previste dalla circolare n. 178/1993, ovviamente per periodi distinti da quelli per i quali la prestazione è richiesta con la causale creata per effetto della normativa emergenziale (“CISOA DL RILANCIO”).

  1. Termini di trasmissione delle domande relative ai trattamenti di CIGO, CIGD, ASO e CISOA

La disciplina dei termini di trasmissione delle istanze relative ai trattamenti di integrazione salariale per le causali collegate all’emergenza epidemiologica da COVID-19 è stata oggetto di numerosi interventi. Da ultimo, il decreto-legge n. 104/2020, oltre a confermare – a regime - il regime decadenziale per la presentazione delle domande relative ai trattamenti di CIGO, CIGD, ASO e CISOA, fissandolo entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa, prevede un differimento transitorio dei termini di trasmissione delle domande relative ai medesimi trattamenti che rientrano nella nuova disciplina declinata dall’articolo 1.

Il successivo comma 9 del medesimo articolo 1 prevede che sia i termini decadenziali di invio delle domande di accesso ai trattamenti collegati all’emergenza epidemiologica da COVID-19, sia quelli di trasmissione dei dati necessari per il pagamento o per il saldo degli stessi, compresi quelli differiti in via amministrativa, in scadenza entro il 31 luglio 2020, sono differiti al 31 agosto 2020.

Contemporaneamente, il comma 10 del medesimo articolo 1 introduce un differimento ope legis al 30 settembre 2020 dei termini per l’invio delle domande relative ai trattamenti di CIGO, CIGD, ASO e CISOA che, in via ordinaria, scadrebbero nel periodo ricompreso tra il 1° agosto 2020 e il 31 agosto 2020.

Conseguentemente, anche le istanze di trattamenti con inizio di sospensione o riduzione dal 1° luglio 2020 al 12 luglio 2020, ancorché non ricomprese nella nuova disciplina dettata dal decreto-legge n. 104/2020, possono essere utilmente trasmesse entro il 30 settembre 2020.

Il Ministero vigilante, in relazione alla gestione dell’emergenza, ha segnalato l’esigenza dello slittamento del suddetto termine al 31 ottobre 2020, anche in ragione di una imminente soluzione legislativa. Pertanto, il termine del 30 settembre viene sospeso e le domande e la documentazione per i pagamenti diretti presentate oltre tale data ed entro il 31 ottobre saranno definite successivamente all’entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge n. 104/2020.

Si ricorda che i termini decadenziali di cui trattasi, non devono intendersi in termini assoluti, ma devono considerarsi operanti solo con riferimento al periodo oggetto della domanda rispetto al quale la decadenza è intervenuta, potendo sempre il datore di lavoro inviare una diversa domanda riferita a un periodo differente.

Pertanto, laddove l’istanza riguardi un arco temporale di durata plurimensile, il regime decadenziale riguarderà esclusivamente il periodo in relazione al quale il termine di invio della domanda risulti scaduto.

  1. Termini di trasmissione dei dati utili al pagamento o al saldo dei trattamenti di CIGO, CIGD, ASO e CISOA

L’articolo 1, comma 6, del decreto-legge n. 104/2020 conferma che, a regime, in caso di pagamento diretto da parte dell'Istituto, il datore di lavoro è tenuto a inviare tutti i dati necessari per il pagamento o per il saldo dell'integrazione salariale entro la fine del mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale ovvero, se posteriore, entro il termine di trenta giorni dalla notifica del provvedimento di concessione. A tale proposito, si specifica che il termine che deve essere preso in considerazione è quello più favorevole al datore di lavoro (cfr. l’esempio seguente).

Trascorsi inutilmente tali termini, il pagamento della prestazione e gli oneri a essa connessi rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente.

Il successivo comma 9 del medesimo articolo 1 prevede che, sia i termini decadenziali di invio delle domande di accesso ai trattamenti collegati all’emergenza epidemiologica da COVID-19 sia quelli di trasmissione dei dati necessari per il pagamento o per il saldo degli stessi, compresi quelli differiti in via amministrativa, in scadenza entro il 31 luglio 2020, sono differiti al 31 agosto 2020.

Infine, come anticipato, il comma 10 dell’articolo 1 introduce un differimento ope legis al 30 settembre 2020, oltre che dei termini per l’invio delle domande dei trattamenti di CIGO, CIGD, ASO e CISOA, anche di quelli relativi alla trasmissione dei dati necessari per il pagamento o per il saldo degli stessi che, in applicazione della disciplina ordinaria, si collocano tra il 1° agosto e il 31 agosto 2020.

Sempre in ordine ai termini decadenziali per l’invio dei dati utili al pagamento delle prestazioni, dal combinato disposto dei commi 6 e 10 dell’articolo 1, si è avuto modo di constatare che, in talune particolari situazioni, la mancata applicabilità del differimento al 30 settembre dei termini di invio dei dati necessari al pagamento delle prestazioni (SR41 semplificato) avrebbe potuto generare ricadute negative su aziende e lavoratori.

A titolo esemplificativo si riporta il seguente caso:

  • per una domanda di integrazione salariale il cui periodo si colloca dall’8 giugno 2020 al 4 luglio 2020, autorizzata e notificata il 7 agosto 2020, in applicazione della disciplina generale, da ultimo confermata dal comma 6 dell’articolo 1 del decreto-legge n. 104/2020, il termine di invio dei dati scadrebbe il 6 settembre 2020 (30° giorno successivo a quello di notifica del provvedimento adottato). Tuttavia, detto termine - più favorevole ad aziende ed intermediari in situazioni ordinarie - si rivela penalizzante se confrontato con quello differito al 30 settembre 2020 ai sensi di quanto disposto dal comma 10 del medesimo articolo 1.

In relazione a quanto precede, su conforme parere del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, la previsione di cui al comma 10 dell’articolo 1 può essere estesa anche alle situazioni come quella sopra descritta.

Infine, anche relativamente ai termini di trasmissione dei dati utili al pagamento, si richiamano le considerazioni svolte nel precedente paragrafo, per quanto attiene lo slittamento del termine dal 30 settembre 2020 al 31 ottobre 2020.

  1. Modalità di pagamento della prestazione

In merito alle modalità di pagamento della prestazione, rimane inalterata la possibilità per l’azienda di anticipare le prestazioni e di conguagliare gli importi successivamente, così come la possibilità di richiedere il pagamento diretto da parte dell’Inps, senza obbligo di produzione della documentazione comprovante le difficoltà finanziarie dell’impresa.

Con riferimento al pagamento diretto, si precisa che l’articolo 1 del decreto-legge n. 104/2020 richiama anche gli articoli 22-quater e 22-quinquies del decreto-legge n. 18/2020, che regolamentano il pagamento diretto dei trattamenti salariali a carico dell’Istituto con il possibile anticipo del 40%.

Conseguentemente, la citata disciplina – come illustrata nel messaggio n. 2489/2020 e nella circolare n. 78/2020 - trova applicazione anche con riferimento ai trattamenti di cui all’articolo 1, commi 1 e 2, del decreto-legge n. 104/2020.

Al riguardo, si rammenta che la presentazione delle domande di CIGO, di CIG in deroga e di ASO, a pagamento diretto con richiesta di anticipo del 40% deve avvenire entro 15 giorni dall'inizio del periodo di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa. L’Istituto autorizza le richieste di anticipazione e dispone il pagamento dell’anticipo nei confronti dei lavoratori individuati dall’azienda, entro 15 giorni dal ricevimento delle stesse. Successivamente, entro i termini di decadenza già illustrati al precedente paragrafo 7, il datore di lavoro deve inviare all’Inps, tramite il modello “SR41 semplificato”, tutti i dati necessari per il saldo dell'integrazione salariale. Trascorsi inutilmente tali termini, il pagamento della prestazione e gli oneri a essa connessi rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente e, conseguentemente, le somme eventualmente erogate ai lavoratori a titolo di anticipo verranno considerate indebite e recuperate in capo al datore di lavoro.

  1. Risorse finanziarie

Ai sensi di quanto previsto dal comma 11 dell’articolo 1 del decreto-legge n. 104/2020, i trattamenti di CIGO, CIGD, ASO e CISOA, previsti dal medesimo articolo 1, sono concessi nel limite massimo di spesa di 8.220,3 milioni di euro, così ripartito:

  • 5.174 milioni di euro per i trattamenti di cassa integrazione ordinaria e assegno ordinario;
  • 2.889,6 milioni di euro per i trattamenti di cassa integrazione in deroga;
  • 156,7 milioni di euro per i trattamenti di CISOA.

Lo stanziamento a carico dello Stato finanzia le prestazioni di sostegno al reddito in esame e la relativa contribuzione figurativa o correlata che non sarebbero state autorizzate nell’ordinario regime previsto dal D.lgs. n. 148/2015, sia con riferimento al superamento dei limiti di fruizione della CIGO/ASO sia con riferimento alla nuova platea dell’assegno ordinario del FIS (datori di lavoro iscritti che occupano mediamente più di 5 e fino a 15 dipendenti) e sia con riferimento al superamento dei limiti finanziari posti dai rispettivi decreti interministeriali per le aziende iscritte ai Fondi di solidarietà di cui agli articoli 26 e 40 del D.lgs n. 148/2015, nonché gli assegni al nucleo familiare dell’assegno ordinario.

Il monitoraggio del tetto di spesa è affidato all’Istituto che - qualora dalla valutazione complessiva dei provvedimenti adottati riscontri l’avvenuto raggiungimento, anche in via prospettica, dell’importo stanziato - non potrà più emettere ulteriori provvedimenti concessori.

Si fa presente altresì che, ai fini dell’erogazione dell’assegno ordinario da parte dei Fondi di cui all’articolo 27 del D.lgs n. 148/2015 (Fondo di solidarietà bilaterale dell’Artigianato e il Fondo di solidarietà bilaterale per i lavoratori in somministrazione) - non gestiti dall’Istituto – il comma 7 dell’articolo 1 del decreto-legge n. 104/2020 prevede uno stanziamento massimo a carico del bilancio statale di complessivi 1.600 milioni di euro, per l’anno 2020, che saranno trasferiti ai rispettivi Fondi con decreti ministeriali.

L’articolo 1, comma 11, del decreto-legge n. 104/2020, nel prevedere che: “I trattamenti di cui ai commi 1, 2 e 8 sono concessi nel limite massimo di spesa pari a 8.220,3 milioni di euro, ripartito in 5.174 milioni di euro per i trattamenti di cassa integrazione ordinaria e assegno ordinario di cui ai commi 1 e 2, in 2.889,6 milioni di euro per i trattamenti di cassa integrazione in deroga di cui ai commi 1 e 2 e in 156,7 milioni di euro per i trattamenti di cui al comma 8”, individua dei finanziamenti aggiuntivi che si vanno a sommare ai precedenti stanziamenti.

Viene, pertanto, previsto un finanziamento unico per la CIGO, per il FIS e per i Fondi di cui agli articoli 26 e 40 del D.lgs n. 148/2015, pari a complessivi 17.852,6 milioni di euro, nel quale vanno a confluire il finanziamento di 11.599,1 milioni di euro previsto dall’articolo 19 del decreto-legge n. 18/2020, a cui si aggiungono i finanziamenti di cui all’articolo 19, comma 6-ter, dello stesso decreto-legge, pari a 250 milioni di euro, per l’anno 2020, di cui all’articolo 20, comma 5 e 7-bis, del medesimo  decreto-legge,  rispettivamente pari, per l’anno 2020, a 828,6 milioni di euro e 0,9 milioni di euro, nonché i 5.174 milioni di euro previsti dal citato articolo 1, comma 11, del decreto-legge n. 104/2020.

Parimenti, con riferimento alle prestazioni di cassa integrazione in deroga autorizzate dall’Inps, ivi comprese le prestazioni di deroga autorizzate dai rispettivi Fondi per le Province autonome di Trento e di Bolzano, viene previsto un finanziamento unico pari a 3.789,6 milioni di euro, risultante dalla somma di 900 milioni di euro previsti dal decreto interministeriale n. 9/2020 (art. 3, comma 1, lett. c) e di 2.889,6 milioni di euro previsti dal citato comma 11.

Nella tabella che segue vengono pertanto riepilogati i finanziamenti complessivi per le distinte tipologie di prestazioni COVID-19.

Prestazione

Finanziamento Complessivo (in milioni di euro)

Regole di accesso

CIGO (compresa CIGO sospensione CIGS)/FIS/FONDI DI SOLIDARIETA’ EX ART 26 e 40 D.lgs n. 148/2015

17.852,6 (11.599,1 + 250 + 828,6 + 0,9 + 5.174)

Per la CIGO le aziende che superano i limiti di fruizione previsti dal D.lgs n. 148/2015. Per la CIGO sospensione CIGS tutte le aziende che rientrano nel campo di applicazione. Per il FIS e i Fondi di solidarietà ex art. 26 e 40, sia i datori di lavoro che non rientrano con le regole ordinarie sia quelli per i quali il Fondo di riferimento ha esaurito la capienza.

CIGD in deroga autorizzata dall’Inps

3.789,6 (900 + 2.889,6)

Tutte le aziende che hanno i requisiti per accedere alle prestazioni Covid- nazionale autorizzate dall’Inps

CISOA

156,7

 

Con riferimento alle prestazioni di cassa integrazione in deroga autorizzata dall’Inps, rientrano nel finanziamento sia le proroghe dei decreti regionali sia le proroghe delle plurilocalizzate, nonché le proroghe delle prestazioni in deroga concesse dalle Province autonome di Trento e di Bolzano, che autorizzano le proprie prestazioni per il tramite dei rispettivi Fondi di solidarietà. 

Con riferimento a queste ultime, si evidenzia che, venendo meno la ripartizione per Regione/Provincia autonoma, i Fondi di solidarietà delle Province autonome, nell’autorizzare le prestazioni in deroga, potranno attingere al finanziamento unico di cui alla tabella precedente non appena avranno esaurito, per il tramite delle autorizzazioni concesse, le somme precedentemente stanziate che si riepilogano nella tabella che segue:

Provincia Autonoma

Finanziamento ex DL 18/20, ripartito con D.I. n.3/2020

Finanziamento ex DL 18/20, ripartito con D.I. n.5/2020

Finanziamento ex DL 18/20, ripartito con D.I. n.10/2020

TOTALE

P.A. Bolzano

13.966.560,00 €

15.733.440,00 €

16.519.000,00 €

46.219.000,00 €

P.A. Trento

8.535.120,00 €

9.614.880,00 €

 

18.150.000,00 €

  1. Trattamenti di sostegno al reddito per sospensione dei lavoratori residenti o domiciliati in Comuni interessati da provvedimenti di permanenza domiciliare adottati dall’autorità pubblica per l’epidemia da COVID-19

Nell’ambito delle misure volte a supportare i lavoratori e le imprese nella situazione emergenziale determinatasi a causa del COVID-19, l’articolo 19 del decreto-legge n. 104/2020 ha introdotto una particolare tutela per i lavoratori - domiciliati o residenti in Comuni per i quali la pubblica autorità abbia emanato provvedimenti di contenimento e  di  divieto  di  allontanamento  dal proprio territorio - che siano stati impossibilitati a raggiungere il luogo di lavoro in conseguenza dell’emanazione di ordinanze amministrative emesse dalle autorità pubbliche territorialmente competenti, in merito all'obbligo di permanenza domiciliare e conseguente divieto di allontanamento dal territorio comunale in ragione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, prima dell’entrata in vigore del decreto-legge n. 104/2020.

Si evidenzia che la disposizione di cui trattasi ammette allo specifico trattamento di integrazione salariale esclusivamente i lavoratori per i quali non hanno trovato applicazione le tutele previste in ragione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.

Ne consegue che detta particolare prestazione non potrà riguardare soggetti già ricompresi in precedenti richieste di trattamenti di CIGO, CIGD, ASO e CISOA ovvero destinatari della misura di cui all’articolo 26 del decreto-legge n. 18/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27/2020, e successive modificazioni.

In particolare, la norma prevede che i datori di lavoro operanti esclusivamente nelle Regioni Emilia-Romagna, Regione del Veneto e Lombardia, che abbiano sospeso l’attività lavorativa, anche limitatamente alla prestazione dei soggetti sopra indicati, a causa dell'impossibilità di raggiungere il luogo di lavoro da parte dei medesimi dipendenti, possono presentare domanda di accesso ai trattamenti di CIGO, CIGD, ASO e CISOA con specifica causale «COVID-19 - Obbligo permanenza domiciliare», per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 30 aprile 2020 e in relazione alla durata delle misure previste dai provvedimenti emanati dalle pubbliche autorità, fino a un massimo di 4 settimane complessive per le prestazioni di CIGO, assegno ordinario e CIGD.

Per la CISOA è possibile presentare domanda di accesso alla prestazione, sempre con la specifica causale «COVID-19 - Obbligo permanenza domiciliare» e per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 30 aprile 2020, tenuto conto della durata delle misure previste dai provvedimenti emanati dalle pubbliche autorità e, comunque, fino a un massimo di 20 giornate. Al riguardo, si fa presente che la CISOA è riconosciuta in funzione delle giornate di lavoro non prestate e, quindi, il predetto limite massimo di 20 giornate lavorative equivale alla durata massima di quattro settimane complessivamente richiedibili ai sensi dell’articolo 19 del decreto-legge n. 104/2020.

Le istanze di accesso al trattamento spettante – corredate dall'autocertificazione, rilasciata ai sensi dell’articolo 47 del D.P.R. n. 445/2000, del datore di lavoro indicante l'autorità che ha emesso il provvedimento di restrizione - devono essere trasmesse esclusivamente all'Istituto, a pena di decadenza, entro 15 ottobre 2020.

In caso di richiesta di pagamento diretto della prestazione da parte dell'Inps, il datore di lavoro deve inviare all'Istituto tutti i dati necessari per il pagamento o per il saldo dell'integrazione salariale entro il 15 novembre 2020.

Trascorsi infruttuosamente detti termini, il pagamento della prestazione e gli oneri ad essa connessi rimangono a carico del datore di lavoro.

I trattamenti di cui trattasi sono concessi nel limite massimo di spesa pari a 59,3 milioni di euro per l'anno 2020.

Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente utilizzo dello stanziamento di cui all'articolo 22-ter, comma 1, del decreto-legge n. 18/2020 (convertito dalla legge n.  27/2020, e successive modificazioni), così come da ultimo definito con l’articolo 91, comma 6, del decreto-legge n. 104/2020, nella misura di 2.573,2 milioni di euro.

Il monitoraggio del tetto di spesa è affidato all’Istituto che - qualora dalla valutazione complessiva dei provvedimenti adottati riscontri l’avvenuto raggiungimento, anche in via prospettica, dell’importo stanziato - non potrà più emettere ulteriori provvedimenti concessori.

La procedura informatica per la presentazione delle domande sarà resa disponibile a breve e il rilascio sarà comunicato con specifico messaggio, con il quale si forniranno le istruzioni tecniche per la presentazione delle domande stesse.

In considerazione dei nuovi e più stringenti termini previsti dal decreto-legge n. 104/2020 per la presentazione delle domande, in ragione dei tempi tecnici di realizzazione delle procedure di gestione da parte dell’Istituto, in fase di prima applicazione, le aziende, con riferimento ai periodi i cui termini di trasmissione fossero già scaduti, potranno utilmente inviare le relative istanze entro e non oltre 30 giorni dalla data di pubblicazione del predetto messaggio di rilascio della procedura.

  1. Cassa integrazione in deroga con causale “COVID-19” in favore dei lavoratori dipendenti iscritti al Fondo Pensione Sportivi Professionisti. Modifiche alla disciplina

L’articolo 2 del decreto-legge n. 104/2020 ha sostituito la disciplina della cassa integrazione in deroga in materia di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa dei lavoratori dipendenti sportivi professionisti, introdotta, in ragione della pandemia da COVID-19, dall’articolo 98, comma 7, del decreto-legge n. 34/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77/2020, che è stato abrogato.

Con il citato intervento il legislatore, introducendo all'articolo 22 del decreto-legge n. 18/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27/2020, dopo il comma 1, il comma 1-bis, colloca la norma nell’alveo delle disposizioni generali in materia di cassa integrazione in deroga e, contemporaneamente, assegna all’Istituto la competenza concessoria relativa a tale trattamento.

La disposizione, tuttavia, salvaguarda la validità e gli effetti prodotti dalle domande già presentate dalle Associazioni sportive presso le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano che – nei limiti delle risorse loro assegnate – devono provvedere alla relativa autorizzazione, nel rispetto delle condizioni di accesso stabilite dalla norma.

A tale riguardo, si fa presente che il nuovo comma 1-bis dell’articolo 22 del decreto-legge n. 18/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27/2020, definisce alcuni aspetti relativi ai requisiti necessari per il riconoscimento della prestazione.

In particolare, la norma precisa che possono essere ammessi al trattamento in deroga i lavoratori dipendenti iscritti al Fondo Pensione Sportivi Professionisti che abbiano percepito retribuzioni contrattuali lorde non superiori a 50.000 euro, nella stagione sportiva 2019-2020; la nuova previsione supera, quindi, il concetto di retribuzione annua, riferita al 2019, presente nella precedente disciplina. A tale proposito, la norma in commento chiarisce che la retribuzione contrattuale utile per l'accesso alla misura viene dichiarata dal datore di lavoro. Il datore di lavoro dovrà pertanto fornire, per le domande da presentare all’Istituto, una dichiarazione di responsabilità - rilasciata ai sensi dell’articolo 47 del D.P.R. n. 445/2000 - in ordine al rispetto di tale requisito per i lavoratori per cui si richiede la prestazione. In relazione alle domande già pervenute la dichiarazione di responsabilità potrà essere inviata in un momento successivo all’invio della domanda. Non potranno essere autorizzate domande prive della suddetta dichiarazione.

In relazione alla collocazione della nuova previsione all’interno dell’articolo 22 del decreto-legge n. 18/2020. e successive modificazioni, il trattamento in deroga di cui trattasi può riguardare un periodo di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 31 ottobre 2020.

Riguardo alla durata massima del trattamento, il nuovo comma 1-bis dell’articolo 22 del decreto-legge n. 18/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27/2020, nel ribadire un limite complessivo generale di 9 settimane autorizzabili per ogni singola Associazione sportiva, stabilisce che, esclusivamente per le Associazioni aventi sede nelle Regioni di cui all’articolo 22, comma 8-quater, del citato decreto-legge (Lombardia, Regione del Veneto ed Emilia-Romagna), potranno essere autorizzati periodi fino a 13 settimane, nei limiti delle disponibilità finanziarie già assegnate alle medesime Regioni.

Ai fini dell’identificazione dei soggetti cui si rivolge la disposizione introdotta dalla norma in commento, si richiama la previsione di cui all'articolo 2 della legge 23 marzo 1981, n. 91, secondo la quale la qualifica di sportivo professionista può essere prevista, nell'ordinamento delle singole Federazioni sportive nazionali del CONI, con riferimento agli atleti, agli allenatori, ai direttori tecnico-sportivi e ai preparatori atletici, che esercitino l'attività sportiva a titolo oneroso e con carattere di continuità. Tali soggetti sono iscritti al Fondo Pensione Sportivi Professionisti. Attualmente, la qualifica di professionista è contemplata nell'ordinamento delle federazioni relative ai seguenti sport: calcio, ciclismo, golf e pallacanestro.

Per il finanziamento dei trattamenti erogati dall’Inps sono stanziati 21,1 milioni di euro (per il 2020), che rappresentano il limite massimo di spesa da rispettare ai fini della concessione della misura.

Con il messaggio n. 3137/2020, cui si rimanda per gli aspetti più strettamente operativi, è stata comunicata la disponibilità, sul sito dell’Istituto, dell’applicativo informatico per la trasmissione all’Istituto delle richieste di cui trattasi.

Si ricorda che le domande possono essere inoltrate esclusivamente da aziende aventi codice statistico contributivo (CSC) 1.18.08 e vanno corredate dell’elenco dei beneficiari, da allegare in formato “csv”.

Inoltre, trattandosi di CIGD, le Associazioni con forza occupazionale superiore alle 5 unità dovranno altresì allegare - in formato “pdf” - il necessario accordo sindacale che, invece, non è previsto per i datori di lavoro con dimensioni aziendali fino ai 5 dipendenti.

Le Associazioni sportive che hanno già inoltrato domanda alle Regioni o Province autonome non devono produrre all’Istituto una nuova istanza in sostituzione della precedente.

In relazione alla durata massima dei trattamenti di cui trattasi, si precisa che, qualora siano già state autorizzate 9 o 13 settimane come “deroga regionale”, non potranno essere richiesti né autorizzati ulteriori periodi.

La prestazione viene erogata con pagamento diretto da parte dell’Inps.

Con successivo messaggio verrà comunicata l’operatività di detta opzione.

Gli effetti del regime decadenziale relativo alle istanze di concessione del trattamento in parola presentate all’Inps si considerano operanti decorsi 30 giorni dalla data di pubblicazione del messaggio n. 3137/2020 (dal 21 settembre 2020).

Con riferimento alle domande per riduzioni o sospensioni dell'attività lavorativa relative ai periodi da luglio 2020 a ottobre 2020 trova applicazione il regime decadenziale illustrato al precedente paragrafo 6.

  1. Cassa integrazione straordinaria per le aziende del settore aereo

L’articolo 20 del decreto-legge n. 104/2020, novellando l’articolo 94 del decreto-legge n. 18/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27/2020, estende il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale alle aziende operanti nel settore aereo, in possesso di particolari requisiti, che hanno cessato o cessano l'attività produttiva nel corso dell'anno 2020 e che non sono sottoposte a procedure concorsuali al momento della sottoscrizione dell’accodo previsto dalla norma.

In particolare, il citato articolo 20 del decreto-legge n. 104/2020, agendo sui primi due commi dell’articolo 94 del decreto-legge n. 18/2020:

  • incrementa di 190,2 milioni di euro, per l'anno 2020, la dotazione del Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale, costituito ai sensi dell'articolo 1-ter del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291;
  • prevede, in deroga agli articoli 4 e 22 del D.lgs n. 148/2015 e nel limite complessivo di 9,8 milioni di euro per l'anno 2020 e 22,9 milioni di euro per l'anno 2021, la concessione - dalla data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 18/2020 (17 marzo 2020) e fino al 31 dicembre 2020 - del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore delle aziende del settore aereo in possesso del Certificato di Operatore Aereo (COA) e titolari di licenza di trasporto aereo di passeggeri rilasciata dall'Ente nazionale dell'aviazione civile (ENAC), a condizione che le medesime aziende cessino l'attività produttiva nel corso dell'anno 2020 e che non siano sottoposte a procedure concorsuali alla data della stipulazione dell'accordo previsto dalla norma.

Per l’autorizzazione al trattamento di CIGS – della durata massima di 10 mesi - è necessaria la preventiva sottoscrizione, in sede governativa, di un accordo stipulato presso il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, anche in presenza dei Ministeri delle Infrastrutture e dei trasporti e dello Sviluppo economico, nonché della Regione o delle Regioni interessate.

Occorre altresì che si realizzi almeno una delle seguenti condizioni:

  • sussistano prospettive di cessione dell'azienda o di un ramo di essa;
  • vengano posti in essere, dalla Regione o dalle Regioni interessate, specifici percorsi di politica attiva del lavoro secondo le modalità indicate nell'accordo sottoscritto in sede governativa.

La novella legislativa introduce, inoltre, all’articolo 94 del decreto-legge n. 18/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27/2020, dopo il comma 2, il comma 2–bis, che, al fine del monitoraggio delle risorse finanziarie stanziate allo scopo, prevede che il trattamento di CIGS venga pagato direttamente dall’Istituto.

Il medesimo comma stabilisce, infine, che il trattamento di CIGS di cui al comma 2 del novellato articolo 94 del decreto-legge n. 18/2020 non soggiace all’obbligo del pagamento del contributo addizionale di cui all'articolo 5 del D.lgs n. 148/2015.

Si ricorda, infine, che i datori di lavoro soggetti alla disciplina del Fondo di Tesoreria dovranno versare al predetto Fondo le quote di TFR maturate dal lavoratore durante il periodo di integrazione salariale.

Con successivo messaggio saranno fornite le modalità operative cui i datori di lavoro dovranno attenersi per il recupero, tramite conguaglio, del trattamento straordinario di integrazione salariale di cui trattasi.

 

Il Direttore Generale

 
 

Gabriella Di Michele