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Tutela della quarantena: riconoscimento della prestazione

  
Con i recenti interventi normativi (legge 31 dicembre 2020 n. 178 – Legge di Bilancio e decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 - Decreto Sostegni), come è noto, il legislatore è nuovamente intervenuto nella disciplina delle tutele previste dall’articolo 26 in oggetto (quarantena, lavoratori cosiddetti “fragili” e malattia conclamata).
In particolare, come precisato nel msg. Hermes n. 171/2021, per quanto attiene alla tutela della quarantena, è stato disposto il venir meno, dal 1° gennaio 2021, dell’obbligo precedentemente previsto circa l’indicazione nel certificato redatto dal medico curante degli estremi del provvedimento dell’operatore di sanità pubblica che ha dato origine alla quarantena con sorveglianza attiva o alla permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva.
Tuttavia, per l’anno 2021, non sono state disposte dal legislatore risorse per la copertura degli oneri derivanti dal comma 1 (quarantena) atteso che la legge n. 178/2020 (art. 1, comma 482) ha stabilito uno stanziamento di bilancio pari a 282,1 milioni di euro esclusivamente per la tutela dei lavoratori “fragili” (comma 2)
Sono state a tal proposito avviate apposite interlocuzioni con i Ministeri vigilanti all’esito delle quali è stato ribadito che le misure previste nel citato articolo 26 sono configurate a tetto di spesa e quindi erogabili nei limiti degli stanziamenti previsti.
Per tale motivo, in linea con le indicazioni fornite con il messaggio Hermes n. 1667/2021, cautelativamente, in attesa di un eventuale rifinanziamento della tutela della quarantena, l’Istituto non procederà al riconoscimento della prestazione per l’anno in corso né mediante autorizzazione al pagamento in via anticipata da parte dei datori di lavoro con diritto al successivo conguaglio né in modalità diretta nei casi previsti dalla normativa vigente.
Si invitano pertanto i Direttori in indirizzo a voler impartire adeguate istruzioni alle Strutture territoriali affinché siano sospesi immediatamente i pagamenti diretti delle indennità relative alla tutela della quarantena (comma 1 - art. 26) fino ad eventuali nuove indicazioni da parte di questa Direzione centrale.