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CIGO non covid - obbligo di informazione sulle cause di sospensione o riduzione, entità, durata prevedibile e numero di lavoratori interessati

Gent.mi,

l’art. 14 del d. lgs 148/2015 prevede che

l’impresa è tenuta a comunicare preventivamente alle RSU o RSA, nonché alle articolazioni territoriali delle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale le cause di sospensione o di riduzione dell’orario di lavoro, l’entità e la durata prevedibile, il numero dei lavoratori interessati”.  
Le associazioni di cui sopra sono CGIL, CISL e UIL

Pertanto alla domanda, pena inammissibilità, dovrà essere allegata, anche in caso di domanda per eventi EONE (maltempo aziende industriali non edili):

  • copia della comunicazione inviata a tutte le suddette organizzazioni sindacali (anche se non presenti in azienda) o tramite PEC o raccomandata A/R o fax  
  • In alternativa:

copia del verbale di accordo sindacale sottoscritto da tutte le organizzazioni e le rappresentanze sindacali previste

  • Oppure

dichiarazione resa per iscritto dai predetti sindacati, di essere stati destinatari della comunicazione ex art. 14 del d.lgs. 148/2015, e, quindi, di essere stati preventivamente informati dall’azienda di quanto previsto dall’art. 14 medesimo.

Cordialità,

 
 

Luigina Gagliardi

DIREZIONE REGIONALE UMBRIA

Dirigente Ammortizzatori Sociali, Inclusione Sociale, Invalidita Civile, Credito e Welfare