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IPSOA Quotidiano - Bilancio e contabilità

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  • La Norma di comportamento AIDC n. 234 chiarisce che il principio di derivazione rafforzata si applica anche ai casi non disciplinati espressamente dagli OIC, purché la soluzione adottata rispetti i postulati dell’OIC 11. L’OIC 34, pur rivolto al venditore per la rilevazione dei ricavi nei contratti complessi, può essere utilizzato anche dall’acquirente per l’analisi e l’allocazione dei costi, anche se ciò non produce rilevazioni simmetriche. In assenza di un principio specifico per l’acquirente, l’OIC 11 consente di definire politiche contabili autonome basate su analogia, postulati di bilancio e, se necessario, principi IFRS coerenti. Fiscalmente, tali politiche sono valide ai fini della derivazione rafforzata se correttamente applicate. Le asimmetrie tra venditore e acquirente non ostacolano il riconoscimento fiscale, salvo generare effetti distorsivi come doppia deduzione o doppia tassazione.
  • Secondo la Norma di Comportamento n. 234 dell’AIDC, quanto previsto dall’OIC 34 in relazione alla rilevazione dei ricavi da parte del cedente o prestatore, essendo volto al rispetto del postulato della rappresentazione sostanziale delle componenti reddituali, può essere esteso, applicando opportune cautele, anche all’acquirente dei beni e servizi, pur in assenza di una perfetta simmetria nelle relative rilevazioni contabili. Vediamo come.
  • Le attestazioni della Direzione.
  • Il CNDCEC ha pubblicato la seconda edizione del manuale dedicato alla revisione legale nelle imprese di minori dimensioni, accompagnato da un Audit Tool in Excel pensato per supportare la gestione operativa degli incarichi. Il manuale offre indicazioni metodologiche e procedure non vincolanti per applicare in modo coerente i principi di revisione nel contesto delle realtà meno complesse, mentre l’Audit Tool propone modelli e carte di lavoro integrati con i contenuti del testo. I due strumenti completano il set documentale già messo a disposizione per i professionisti che svolgono il doppio ruolo di sindaco e revisore. L’iniziativa si inserisce nel percorso volto a garantire qualità e uniformità nell’attività di revisione, anche attraverso strumenti che facilitino l’adozione di sistemi di gestione della qualità adeguati ai principi in vigore. Tutto il materiale è disponibile nell’area riservata del sito istituzionale.
  • Assirevi ha pubblicato le check-list per i bilanci 2025 delle società di capitali soggette alle norme del Codice civile e del D.Lgs. n. 127/1991. Le liste, già introdotte nel dicembre 2025, hanno finalità esclusivamente esemplificative e di supporto alle società di revisione associate, che devono adattarle alle specifiche caratteristiche dell’incarico. Pur rappresentando uno strumento utile per verificare la conformità dell’informativa di bilancio alle disposizioni normative e ai principi contabili, le check-list hanno natura generale e non coprono necessariamente tutti gli aspetti rilevanti, potendo includere elementi non pertinenti in ogni situazione. La loro applicazione concreta dipende da fattori quali dimensioni aziendali, natura dell’attività, rischi di revisione e aggiornamenti normativi.
  • Oneri di smantellamento, l’OIC chiarisce la collocazione degli effetti temporali: gli effetti dell’attualizzazione confluiscono nella nuova voce C17-ter del conto economico. La modifica apportata all’OIC 31, in particolare al paragrafo 19, stabilisce che “gli aggiornamenti di stima del fondo, sia positivi che negativi, relativi al trascorrere del tempo o all’adeguamento del tasso di attualizzazione, sono imputati nella classe C del conto economico, alla voce 17-ter) effetti di attualizzazione dei fondi oneri”. L’intervento colma così una lacuna applicativa che aveva generato prassi non uniformi. Le nuove disposizioni si applicano ai bilanci relativi agli esercizi aventi inizio dal 1° gennaio 2026, ferma restando la possibilità di applicazione anticipata ai bilanci 2025.