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IPSOA Quotidiano - Fisco

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  • La vicenda relativa delle rettifiche alle perdite riportabili in presenza di proventi collegati agli aiuti riconosciuti alle imprese nel periodo del Covid-19 dimostra quanto ancora sia lunga la strada che deve condurre alla piena affermazione di alcuni dei principi e degli istituti valorizzati nella riforma dello Statuto del Contribuente. Nonostante l’atto di indirizzo del MEF del 22 dicembre 2025 abbia fornito un’indicazione chiara e risolutiva (favorevole alle ragioni dei contribuenti) rispetto a questa fattispecie, sembra, infatti, che molti Uffici territoriali non vi si stiano prontamente adeguando, adducendo la necessità di ulteriori indicazioni operative. Significa che non è stato ancora compreso il ruolo e la funzione che il legislatore ha assegnato a questi atti nel contesto dell’azione di orientamento preventivo dei contribuenti da parte dell’Amministrazione finanziaria, funzionale ad assicurare una dinamica non conflittuale di attuazione del rapporto impositivo.
  • Il decreto Bollette (art. 3, D.L. n. 21/2026) prevede l’aumento dell’IRAP per le aziende che hanno il loro core business nel settore energetico, per dare una reale base d’appoggio alle misure di contenimento istituite per tamponare gli aumenti del costo dell’energia a cui devono far fronte imprese e operatori economici. L’aumento interessa un numero ridotto di soggetti in un preciso arco temporale: quali sono le novità?
  • Con la risposta a interpello n. 68 del 6 marzo 2026 l’Agenzia delle Entrate ha evidenziato che le somme erroneamente percepite ed effettivamente restituite in toto nell'anno successivo non concorrono a formare l'importo della soglia prevista ai fini del regime forfetario; conseguentemente, il superamento di tale soglia per effetto esclusivamente di dette somme restituite nell'anno successivo a quello della loro percezione non comporta la ''fuoriuscita'' dal Regime Forfetario ai sensi dell'articolo 1, comma 71, della l. n. 190 del 2014 per il 2025.
  • Con la risposta a interpello n. 67 del 6 marzo 2026 l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che anche per la comunicazione degli indirizzi PEC degli amministratori dell'impresa e le eventuali successive variazioni, soggette all'obbligo di comunicazione introdotto dall’articolo 5, comma 1, del decreto­legge n. 179 del 2012 convertito con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, operi l'esenzione dall'imposta di bollo di cui all'articolo 16, comma 6, del decreto­legge n. 185 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 2 del 2009.
  • Con la risposta a interpello n. 70 del 6 marzo 2026 l’Agenzia delle Entrate ha evidenziato che è da escludere che, ai fini convenzionali, una imposta come la Capital tax di natura, patrimoniale, possa, ad oggi, formare oggetto di detrazione dalle imposte sui redditi dovute in Italia. In conclusione, la Capital Tax non può essere accreditata in diminuzione dell'imposta eventualmente dovuta per l'effetto dell'applicazione dell'art. 167 del TUIR.