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IPSOA Quotidiano - Fisco

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  • Entro il 27 dicembre 2024 i soggetti passivi IVA versano l’acconto dell’IVA relativa all’ultimo periodo dell’anno (mese o trimestre). Tre sono le modalità (alternative) per determinare l’acconto IVA, con facoltà di applicare il metodo più favorevole: il metodo storico prevede il pagamento dell’88% di quanto pagato nella liquidazione IVA del mese di dicembre 2023 o del quarto trimestre 2023, il metodo previsionale comporta il versamento dell’88% dell’IVA effettivamente dovuta sul mese di dicembre 2024 o sul quarto trimestre 2024, infine il metodo analitico si perfeziona con il pagamento del 100% dell’IVA a debito dovuta in riferimento alle operazioni effettuate fino al 20 dicembre 2024.
  • Nella Gazzetta Ufficiale del 4 dicembre 2024 è stato pubblicato il D.M. 21 novembre 2024, con cui il Ministero dell’Economia e delle finanze fissa le modalità di attestazione dell'efficacia operativa del sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale per i soggetti ammessi o che hanno presentato istanza di adesione al regime di adempimento collaborativo prima dell’entrata in vigore del D.Lgs. n. 221/2023.
  • La disciplina dell'IMU riserva alle abitazioni principali due trattamenti fiscali differenti: l’esenzione (al verificarsi di determinate condizioni) e l'assoggettamento all'imposta, con determinati benefici, per le abitazioni considerate di lusso o pregio (categorie A/1, A/8 e A/9). In quest’ultimo caso, dall'IMU dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata come “di lusso”, nonché per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, 200 euro rapportati al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione. L’aliquota di base per l’abitazione principale “di lusso” è pari allo 0,5% e il Comune può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all’azzeramento.
  • Novità positive dal decreto IRPEF-IRES approvato dal Consiglio dei Ministri per i redditi derivanti dall’esercizio delle attività agricole. Ricondotte alla sfera del reddito agrario le moderne attività di coltivazione esercitate all’interno di fabbricati, come la vertical farm, e la produzione di beni ottenuti dall’agricoltura idonei a tutelare l’ambiente e a prevenire i cambiamenti climatici, pur se entro certi limiti. A un decreto MEF/MASAAF l’onere di individuare tali limiti e nuove classi e qualità delle colture praticate. Buone nuove anche per i redditi eccedenti tali limiti che potranno essere determinati con i criteri forfetari di cui all’art. 56-bis del TUIR. Tale disposizione, nel contempo, apre a società agricole di persone, a responsabilità limitata e cooperative, sinora escluse.
  • Con D.M. 22 novembre 2024, pubblicato in Gazzetta Ufficiale, il Ministero dell’Economia e delle finanze ha stabilito che, per l'erogazione di corsi di attività sportiva invernale, come individuata dalle Federazioni di sport invernali riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano, impartiti, anche in forma organizzata, da iscritti in appositi albi regionali o nazionali, l'emissione della fattura non è obbligatoria se non richiesta dal cliente non oltre il momento di effettuazione dell'operazione.