Con la risposta a interpello n. 67 del 6 marzo 2026 l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che anche per la comunicazione degli indirizzi PEC degli amministratori dell'impresa e le eventuali successive variazioni, soggette all'obbligo di comunicazione introdotto dall’articolo 5, comma 1, del decretolegge n. 179 del 2012 convertito con modificazioni, dalla
legge 17 dicembre 2012, n. 221, operi l'esenzione dall'imposta di bollo di cui all'articolo 16, comma 6, del decretolegge n. 185 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla
legge n. 2 del 2009.