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  • Per la Corte di Giustizia UE, la nozione di «contabili esterni», ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, punto 3, lettera a), della direttiva 2015/849, concerne le persone fisiche o giuridiche la cui attività professionale consiste nel fornire a terzi, in modo autonomo, servizi contabili, quali l’elaborazione, la tenuta o la revisione dei conti. Per contro, non rientra in tale nozione una persona giuridica che, in una prospettiva di messa in comune delle risorse, è responsabile della gestione della contabilità delle società ad essa collegate. A stabilirlo la stessa Corte con la sentenza del 5 dicembre 2024 alla causa C-3/24.
  • Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 285 del 5 dicembre 2024, il provvedimento 26 novembre 2024 dell’Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni che riporta alcune modifiche e integrazioni al regolamento ISVAP n. 38 del 3 giugno 2011 concernente la costituzione e l'amministrazione delle gestioni separate delle imprese che esercitano l'assicurazione sulla vita.
  • Il Senato, il 5 dicembre 2024 ha approvato, con 93 voti favorevoli, 59 contrari e nessuna astensione, nel testo proposto dalla Commissione 8°, il ddl n. 1272 di conversione del d-l n. 153, sulla tutela ambientale del Paese, i procedimenti di valutazione e autorizzazione ambientale, l'economia circolare, le bonifiche di siti contaminati e il dissesto idrogeologico.
  • La Corte di Giustizia UE, con la sentenza del 5 dicembre 2024 alla causa C-379/23, ha dichiarato che il servizio di valutazione di un bene che un professionista fornisce a un consumatore prima dell’acquisto di tale bene presso quest’ultimo, subordinando l’acquisto all’accettazione del prezzo determinato a seguito della valutazione, costituisce, unitamente a tale acquisto, un «prodotto», ai sensi di dette disposizioni, di modo che le misure direttamente connesse alla promozione di tale prodotto ai consumatori rientrano nell’ambito di applicazione della direttiva relativa alle pratiche commerciali sleali delle imprese nei confronti dei consumatori nel mercato interno.
  • Tra le informazioni richieste dagli ESRS in tema di sostenibilità ambientale, vi sono anche quelle inerenti al come e al quanto l’attività d’impresa impatta sulle biodiversità e sugli ecosistemi. L’ESRS E4 approfondisce tale tematica imponendo il tipico schema informativo previsto dai principi di rendicontazione che, partendo dalla descrizione dell’impatto dell’attività aziendale, impone di approfondire il rischio ambientale che ne deriva, le azioni implementate per mitigarlo e la rendicontazione dei risultati che periodicamente vengono realizzati. Come fare?