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  • La Corte di giustizia UE, con la sentenza del 9 luglio 2026 nella causa C‑788/24, ha stabilito che un’opera divenuta di dominio pubblico in alcuni Stati membri può essere pubblicata online gratuitamente, anche se resta protetta in altri Stati membri, purché il sito applichi misure tecnologiche efficaci di blocco geografico. Tali misure sono considerate efficaci anche se tecnicamente eludibili tramite VPN. La Corte chiarisce che, in assenza di un blocco adeguato, la messa online costituirebbe una comunicazione al pubblico vietata dal titolare dei diritti negli Stati in cui l’opera è ancora protetta. La responsabilità ricade sul soggetto che pubblica l’opera, non sul fornitore del VPN. Il giudice nazionale deve verificare che l’accesso sia limitato ai soli utenti situati negli Stati membri in cui l’opera è di dominio pubblico, garantendo così la tutela del titolare nei paesi in cui la protezione perdura.
  • Il decreto 3 giugno 2026 del Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste,, pubblicato in G.U. n.157del 9 luglio 2026, attua gli artt. 32‑33 del regolamento (UE) 2024/1143, definendo le norme nazionali per la costituzione e il riconoscimento dei consorzi di tutela delle DOP e IGP dei prodotti agricoli e alimentari. Il decreto stabilisce requisiti, organizzazione, funzioni e responsabilità dei gruppi di produttori, incluse attività di valorizzazione, promozione, informazione al consumatore, tutela, vigilanza e gestione della IG. Individua le filiere ammesse (formaggi, ortofrutticoli, olii, carni, panetteria, aceti, pasticceria, prodotti ittici, pasta, cioccolato, sale, ecc.) e le categorie di operatori che possono aderire. Il consorzio riconosciuto, unico soggetto incaricato delle funzioni ufficiali, opera anche in raccordo con gli attori territoriali per iniziative di sostenibilità, sviluppo turistico e valorizzazione locale, nel rispetto degli obblighi informativi e dei controlli ministeriali.
  • La Corte di giustizia UE, con la sentenza 9 luglio 2026 nella causa C‑199/24, ha stabilito che la mera pubblicazione online, a pagamento, di sentenze penali di condanna non integra di per sé un trattamento di dati personali a scopi giornalistici. Tale attività non giustifica quindi deroghe al RGPD, né può escluderne l’applicazione. Il caso riguardava una banca dati svedese che diffondeva decisioni penali e invocava la tutela costituzionale della libertà di espressione per sottrarsi al RGPD, lasciando all’interessato solo azioni per diffamazione. La Corte chiarisce che gli Stati membri non possono privare gli interessati dei mezzi di ricorso previsti dal RGPD. Il trattamento può dirsi “giornalistico” solo se finalizzato a informare il pubblico, svolto secondo regole deontologiche e con attività redazionale. La pubblicazione commerciale di condanne penali non soddisfa, in linea di principio, tali criteri.
  • Con la sentenza del 9 luglio 2026 nella causa C‑428/23, la Corte di giustizia UE ha stabilito che il regolamento della DFB sugli agenti dei calciatori può, a determinate condizioni, rientrare nell’eccezione al divieto di intese quando le restrizioni della concorrenza perseguono un obiettivo legittimo di interesse generale. La Corte chiarisce che una federazione sportiva può adottare norme che incidono anche su imprese terze, come gli agenti, se ciò è necessario per garantire la sostenibilità e l’equilibrio dell’ecosistema calcistico. Tuttavia, il giudice nazionale deve verificare concretamente che la regolamentazione non abbia per oggetto la restrizione della concorrenza e che sia adeguata, necessaria e proporzionata rispetto all’obiettivo perseguito. Spetta quindi alla Corte federale di giustizia tedesca accertare se l’insieme delle disposizioni della DFB soddisfi tutte le condizioni richieste per l’applicazione dell’eccezione.
  • La Commissione Europea, nel comunicato del 10 luglio 2026, comunica che ha rilevato in via preliminare che Meta avrebbe violato la legge sui servizi digitali attraverso elementi di design che crea dipendenza su Instagram e Facebook, quali scorrimento infinito, autoplay, notifiche push e raccomandazioni altamente personalizzate. La Commissione ritiene che Meta non abbia valutato adeguatamente i rischi per il benessere degli utenti, in particolare minori, né adottato misure efficaci di mitigazione: gli strumenti di gestione del tempo sono facilmente aggirabili, i controlli parentali complessi e le iniziative di sensibilizzazione insufficienti. La Commissione suggerisce modifiche di progettazione, come disabilitare autoplay e infinite scroll di default e introdurre interruzioni dello schermo. Meta può ora esercitare il diritto di difesa; se le conclusioni saranno confermate, potrà essere emessa una decisione di non conformità con ammende fino al 6% del fatturato mondiale.