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Circolare n. 72 - Cig Dl 41

Gent. mi, 

di seguito uno stralcio della circolare in oggetto evidenziata nei punti salienti. 

In particolare,  sara' possibile possibile presentare domanda di deroga e fis utilizzando la causale dl 41 con decorrenza 29. 03. Chi l'avesse gia trasmessa con decorrenza 01. 04, potra' inviare una domanda integrativa annotando il protocollo della precedente. 

La scadenza per la presentazione e' il 31.05.

Per i periodi non coperti di marzo (e cioe' dal 26  a 28) bisognera' attendere il decreto di conversione del DL 41. 

Si ricorda che i giorni residui del dl 178 potranno essere chiesti entro il 30.06.

Le domande di CIG trasmesse utilizzando la causale dl 41 non sono ancora disponibili per la lavorazione. 

Cordialita', 

Indice 

Premessa

  1. Nuove disposizioni in materia di trattamenti di cassa integrazione salariale (ordinaria e in deroga) e assegno ordinario per la causale “COVID-19”
  2. Trattamenti di integrazione salariale ordinaria
  3. Trattamenti di assegno ordinario e di cassa integrazione guadagni in deroga
  4. Destinatari del nuovo periodo di trattamenti di cassa integrazione salariale (ordinaria e in deroga) e di assegno ordinario per la causale “COVID-19”
  5. Lavoratori cui si rivolgono le tutele di cui al decreto-legge n. 41/2021
  6. Modalità di richiesta delle integrazioni salariali (CIGO, CIGD e ASO)

7.Caratteristiche e regolamentazione degli interventi di cassa integrazione ordinaria e assegno ordinario previsti dal decreto–legge n. 41/2021

  1. Cassa integrazione ordinaria per le aziende che si trovano in cassa integrazione straordinaria ai sensi dell’articolo 20 del decreto-legge n. 18/2020
  2. Domande di assegno ordinario del Fondo di integrazione salariale (FIS)

9.1 Assegno ordinario per i datori di lavoro che hanno trattamenti di assegni di solidarietà in corso

  1. Assegno ordinario dei Fondi di solidarietà bilaterali e dei Fondi del Trentino e di Bolzano-Alto Adige di cui, rispettivamente, agli articoli 26 e 40 del D.lgs n. 148/2015
  2. Trattamenti di cassa integrazione in deroga (CIGD)
  3. Cassa integrazione speciale operai agricoli (CISOA)
  4. Termini di trasmissione delle domande dei trattamenti di CIGO, CIGD, ASO e CISOA
  5. Termini decadenziali di trasmissione dei dati necessari per il pagamento o per il saldo dei trattamenti di integrazione salariale collegati all’emergenza da COVID-19
  6. Modalità di pagamento della prestazione
  7. Estensione dell’utilizzo del sistema del conguaglio per i trattamenti di cassa integrazione guadagni in deroga (CIGD)
  8. Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale: prestazioni integrative della cassa integrazione in deroga (CIGD)

17.1 Esonero dal versamento del contributo addizionale dei trattamenti integrativi a carico del Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale

  1. Risorse finanziarie
  2. Istruzioni operative. Modalità di esposizione del conguaglio
  3. Istruzioni contabili

PREMESSA

Nella Gazzetta Ufficiale n. 70 del 22 marzo 2021 è stato pubblicato il decreto–legge 22 marzo 2021, n. 41, recante “Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19” (di seguito, anche decreto Sostegni).

Il provvedimento, entrato in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione, contiene, tra le altre, disposizioni che impattano sul sistema degli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro connessi all’emergenza epidemiologica in atto.

Con il messaggio n. 1297/2021 sono state fornite le prime informazioni in merito alle novità introdotte dal citato decreto-legge.

Con la presente circolare, su conforme parere del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, si illustrano nel dettaglio le novità introdotte dal decreto-legge in commento.

1. NUOVE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRATTAMENTI DI CASSA INTEGRAZIONE SALARIALE (ORDINARIA E IN DEROGA) E ASSEGNO ORDINARIO PER LA CAUSALE “COVID-19”

L’articolo 8 del decreto Sostegni interviene in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro connessi all’emergenza epidemiologica da COVID-19, introducendo un ulteriore periodo di trattamenti di cassa integrazione salariale ordinaria (CIGO), in deroga (CIGD) e di assegno ordinario (ASO), che può essere richiesto da tutti i datori di lavoro che hanno dovuto interrompere o ridurre l’attività produttiva per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19, a prescindere dal precedente utilizzo degli ammortizzatori sociali previsti dalla normativa emergenziale.

Si evidenzia che l’impianto normativo delineato dal decreto–legge n. 41/2021, nel rideterminare il numero massimo di settimane richiedibili dalle aziende che sospendono o riducono l’attività lavorativa in conseguenza dell’emergenza da COVID-19, si pone nel solco già tracciato dalla legge 30 dicembre 2020, n. 178 (di seguito, anche legge di Bilancio 2021), e ripropone la logica della selettività degli interventi.

La norma, infatti, differenzia sia l’arco temporale in cui è possibile collocare i trattamenti di integrazione salariale sia il numero delle settimane richiedibili.

Più specificatamente, il comma 1 dell’articolo 8 prevede che i datori di lavoro privati, che sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, possono richiedere trattamenti di cassa integrazione ordinaria (CIGO) di cui agli articoli 19 e 20 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, per una durata massima di 13 settimane nel periodo compreso tra il 1° aprile 2021 e il 30 giugno 2021.

Il successivo comma 2 del medesimo articolo stabilisce invece che, per i trattamenti di assegno ordinario (ASO) e di cassa integrazione salariale in deroga (CIGD) di cui agli articoli 19, 21, 22 e 22-quater del decreto-legge n. 18/2020, i datori di lavoro possono proporre domanda di accesso alle citate misure per una durata massima di 28 settimane nel periodo tra il 1° aprile 2021 e il 31 dicembre 2021.

In ordine alla collocazione temporale del nuovo periodo di trattamenti, si osserva che la decorrenza del 1° aprile 2021, prevista dal menzionato articolo 8 del decreto–legge n. 41/2021 per tutte le tipologie di trattamenti, non consente ai datori di lavoro di accedere alle previste misure di sostegno in regime di continuità con quelle precedentemente introdotte dalla legge n. 178/2020, atteso che, per coloro che hanno iniziato il periodo di sospensione/riduzione dell’attività dal 1° gennaio 2021, le 12 settimane di interventi previste dalla legge di bilancio 2021, sono terminate - al massimo - il 25 marzo 2021.

In relazione a quanto precede - ferma restando la durata massima complessiva dei trattamenti, come definita dal decreto-legge n. 41/2021 - su conforme parere del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali e nelle more della definizione dell’iter legislativo di conversione in legge del decreto Sostegni, si fa presente che il nuovo periodo di trattamenti previsto dal citato articolo 8 potrà essere richiesto a decorrere dall’inizio della settimana in cui si colloca il 1° aprile 2021 (quindi da lunedì 29 marzo 2021).

Per dette misure di sostegno al reddito non è previsto alcun contributo addizionale a carico dei datori di lavoro che ricorrono ai citati trattamenti.

2. TRATTAMENTI DI INTEGRAZIONE SALARIALE ORDINARIA

Come anticipato in premessa, l’articolo 8 del decreto-legge n. 41/2021 introduce un ulteriore periodo di 13 settimane di trattamenti di cassa integrazione salariale ordinaria (CIGO) richiedibile dai datori di lavoro che hanno dovuto sospendere o ridurre l’attività produttiva per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19, nel periodo dal 1° aprile 2021 al 30 giugno 2021.

Le suddette 13 settimane si aggiungono alle 12 previste dalla legge n. 178/2020, che si collocano nel primo trimestre dell’anno in corso.

Conseguentemente, in caso di ricorso alla CIGO, i datori di lavoro hanno complessivamente a disposizione 25 settimane di trattamenti dal 1° gennaio 2021 al 30 giugno 2021, secondo l’articolazione che segue:

  • 12 settimane dal 1° gennaio 2021 al 31 marzo 2021;
  • ulteriori 13 settimane dal 1° aprile 2021 al 30 giugno 2021.

Resta confermato che, per i datori di lavoro che hanno completato le 12 settimane di trattamenti introdotte dall’articolo 1, comma 300, della legge di Bilancio 2021, secondo quanto già illustrato al paragrafo 1, è possibile richiedere il nuovo periodo di 13 settimane di trattamenti previsto dal decreto–legge n. 41/2021 a far tempo dal 29 marzo 2021.

3. TRATTAMENTI DI ASSEGNO ORDINARIO E DI CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI IN DEROGA

Il comma 2 dell’articolo 8 del decreto Sostegni stabilisce che i datori di lavoro rientranti nelle tutele del Fondo di integrazione salariale (FIS), dei Fondi di solidarietà bilaterali di cui agli articoli 26 e 40 del D.lgs 14 settembre 2015, n. 148, nonché quelli che ricorrono ai trattamenti di cassa integrazione in deroga (CIGD), per le sospensioni o riduzioni delle attività produttive conseguenti a eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19, nel periodo dal 1° aprile 2021 al 31 dicembre 2021, possono richiedere rispettivamente i trattamenti di assegno ordinario e di CIGD per un massimo di 28 settimane complessive.

Si ricorda che, in forza di quanto previsto dall’articolo 1, comma 300, della legge n. 178/2020, i medesimi soggetti possono richiedere i trattamenti in parola per un periodo massimo di 12 settimane dal 1° gennaio 2021 al 30 giugno 2021.

Va rilevato che la norma non prevede l’imputazione alle nuove settimane dei periodi di integrazione precedentemente già richiesti e autorizzati ai sensi della citata legge n. 178/2020.

Conseguentemente, le settimane richieste con causale “COVID - 19 L. 178/20”, che si collocano anche parzialmente dopo il 31 marzo 2021, non riducono il numero delle settimane introdotte dal decreto–legge n. 41/2021. Ne deriva che il nuovo periodo di trattamenti è aggiuntivo a quello precedente.

In relazione a quanto precede, i datori di lavoro in questione hanno complessivamente a disposizione 40 settimane di trattamenti dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021, secondo l’articolazione che segue:

  • 12 settimane dal 1° gennaio 2021 al 30 giugno 2021;
  • ulteriori 28 settimane dal 1° aprile 2021 al 31 dicembre 2021.

Resta confermato che, per i datori di lavoro che hanno completato le 12 settimane di trattamenti introdotte dall’articolo 1, comma 300, della legge di Bilancio 2021, secondo quanto già illustrato al paragrafo 1, è possibile richiedere il nuovo periodo di 28 settimane di trattamenti previsto dal decreto–legge n. 41/2021 a far tempo dal 29 marzo 2021.

4. DESTINATARI DEL NUOVO PERIODO DI TRATTAMENTI DI CASSA INTEGRAZIONE SALARIALE (ORDINARIA E IN DEROGA) E DI ASSEGNO ORDINARIO PER LA CAUSALE “COVID-19”

La previsione normativa, declinata dal menzionato articolo 8 del decreto–legge n. 41/2021, consente l’accesso ai nuovi periodi di trattamenti di integrazione salariale (13 settimane per la CIGO e 28 settimane per l’ASO e la CIGD, come precedentemente descritti), a prescindere dal ricorso e dalle modalità di utilizzo degli ammortizzatori sociali introdotti dalla legge n. 178/2020.

Pertanto, destinatari dei nuovi trattamenti di integrazione salariale di cui al decreto Sostegni sono tutti i datori di lavoro privati, anche se non hanno mai presentato domanda di integrazione salariale per la causale COVID-19.

5. LAVORATORI CUI SI RIVOLGONO LE TUTELE DI CUI AL DECRETO-LEGGE N. 41/2021

L’articolo 8, commi 1 e 2, del decreto–legge n. 41/2021 stabilisce che i trattamenti di cassa integrazione salariale (ordinaria e in deroga) e di assegno ordinario previsti dal medesimo decreto–legge trovino applicazione ai lavoratori che risultino alle dipendenze dei datori di lavoro richiedenti la prestazione al 23 marzo 2021 (data di entrata in vigore del medesimo decreto–legge).

Alla medesima conclusione si giunge, in via analogica, con riferimento ai trattamenti di cassa integrazione speciale operai agricoli (CISOA) previsti dal comma 8 del medesimo articolo 8 (cfr. il successivo paragrafo 12).

Riguardo a tale requisito soggettivo del lavoratore (data alla quale il lavoratore deve risultare in forza presso l’azienda richiedente la prestazione), nelle ipotesi di trasferimento di azienda ai sensi dell’articolo 2112 c.c. e di assunzioni a seguito di cambio di appalto, resta valido quanto già precisato dall’Istituto in materia. Conseguentemente, nelle ipotesi di trasferimento d’azienda ai sensi dell’articolo 2112 c.c. e nei casi di lavoratore che passa alle dipendenze dell’impresa subentrante nell’appalto, si computa anche il periodo durante il quale il lavoratore stesso è stato impiegato presso il precedente datore di lavoro.

6. MODALITÀ DI RICHIESTA DELLE INTEGRAZIONI SALARIALI (CIGO, CIGD E ASO)

Come già anticipato con il messaggio n. 1297/2021, per le richieste inerenti alle nuove settimane di trattamenti di CIGO, ASO e CIGD previsti dal decreto-legge n. 41/2021, come sopra individuate, i datori di lavoro dovranno utilizzare la causale “COVID 19 - DL 41/21”.

Con riferimento a quanto illustrato al paragrafo 1 in ordine alla decorrenza dei trattamenti di cui all’articolo 8 del decreto Sostegni, come riformulata in via estensiva, i datori di lavoro, che hanno già trasmesso domanda di accesso alle prestazioni con causale “COVID 19 - DL 41/21” per periodi decorrenti dal 1° aprile 2021, possono inviare una domanda integrativa di trattamenti di CIGO, ASO e CIGD, con la medesima causale e per il periodo dal 29 al 31 marzo 2021. La domanda integrativa deve riguardare i lavoratori in forza presso la medesima unità produttiva oggetto della originaria istanza.

In relazione alle domande integrative di assegno ordinario, si precisa che, per consentirne la corretta gestione, nel campo note dovrà essere indicato il protocollo della domanda integrata.

In analogia a quanto stabilito per le istanze aventi decorrenza dal 1° aprile 2021 (cfr. il successivo paragrafo 13), il termine di scadenza per la trasmissione delle domande integrative è fissato al 31 maggio 2021.

7.CARATTERISTICHEE REGOLAMENTAZIONE DEGLI INTERVENTI DI CASSA INTEGRAZIONE ORDINARIA E ASSEGNO ORDINARIO PREVISTI DAL DECRETO–LEGGE N. 41/2021

L’impianto normativo delineato dal decreto Sostegni non modifica il precedente assetto; conseguentemente, si richiama quanto già illustrato dall’Istituto nelle precedenti circolari riguardo alle caratteristiche e alla regolamentazione degli interventi di cassa integrazione ordinaria e assegno ordinario connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e, in particolare, alla celerità dell’istruttoria delle domande e alla non applicabilità del requisito dell’anzianità di effettivo lavoro di 90 giorni di cui all’articolo 1, comma 2, del D.lgs n. 148/2015 (cfr., in particolare, i paragrafi 3 e 4 della circolare n. 115/2020).

8. CASSA INTEGRAZIONE ORDINARIA PER LE AZIENDE CHE SI TROVANO IN CASSA INTEGRAZIONE STRAORDINARIA AI SENSI DELL’ARTICOLO 20 DEL DECRETO-LEGGE N. 18/2020

L’articolo 8, comma 1, del decreto-legge n. 41/2021, ai fini dell’accesso ai trattamenti di integrazione salariale ordinaria, richiama gli articoli 19 e 20 del decreto-legge n. 18/2020.

Conseguentemente, anche le imprese che alla data del 29 marzo 2021 (data di decorrenza del nuovo periodo di trattamenti) hanno in corso un trattamento di cassa integrazione salariale straordinario (CIGS) e che devono ulteriormente sospendere il programma di CIGS a causa dell’interruzione dell’attività produttiva per effetto dell’emergenza epidemiologica in atto, possono accedere al trattamento di integrazione salariale ordinario, per una durata massima di 13 settimane, per periodi decorrenti dal 1° aprile 2021 al 30 giugno 2021, a condizione che rientrino in un settore per il quale sussista il diritto di accesso alla prestazione di cassa integrazione ordinaria.

Resta confermato che, per i datori di lavoro che hanno completato le 12 settimane di trattamenti introdotte dall’articolo 1, comma 300, della legge di Bilancio 2021, secondo quanto già illustrato al paragrafo 1, è possibile richiedere il nuovo periodo di 13 settimane di trattamenti previsto dal decreto–legge n. 41/2021 a far tempo dal 29 marzo 2021, pur se è già stata presentata istanza di sospensione al Ministero del lavoro e delle politiche sociali con decorrenza 1° aprile 2021.

Anche per tale richiesta integrativa, i datori di lavoro seguiranno l’ordinario iter procedurale già descritto nella circolare n. 47/2020, che prevede la preventiva richiesta di sospensione del trattamento di integrazione salariale straordinaria al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali. A seguito dell’adozione del relativo decreto direttoriale, l’Istituto provvederà ad autorizzare le istanze di cassa integrazione salariale ordinaria per i periodi stabiliti dal decreto medesimo.

In ogni caso, la domanda di integrazione salariale ordinaria deve essere presentata con la nuova causale “COVID 19 - DL 41/21-sospensione Cigs”.

9. DOMANDE DI ASSEGNO ORDINARIO DEL FONDO DI INTEGRAZIONE SALARIALE (FIS)

Con riferimento all’assegno ordinario del Fondo di integrazione salariale (FIS), si richiamano gli indirizzi contenuti nelle precedenti circolari pubblicate dall’Istituto in materia.

Con particolare riguardo al requisito occupazionale dei datori di lavoro richiedenti la prestazione, si rinvia a quanto già illustrato, da ultimo, con il messaggio n. 769 del 23 febbraio 2021.

In particolare, si ribadisce che la speciale disciplina prevista dall’articolo 19, comma 5, del decreto-legge n. 18/2020 - in base alla quale l’assegno ordinario è concesso anche ai lavoratori dipendenti da datori di lavoro che occupano mediamente più di 5 addetti nel semestre precedente la data di inizio del periodo di sospensione - riguarda esclusivamente le domande proposte da datori di lavoro che non hanno precedentemente richiesto l’accesso all’assegno ordinario ai sensi delle discipline introdotte dai decreti-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, e 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, e dalla legge n. 178/2020. Viceversa, per i datori di lavoro che hanno già richiesto l’accesso all’assegno ordinario ai sensi delle citate disposizioni, ai fini della presentazione delle istanze di cui al decreto-legge n. 41/2021, rimangono valide le indicazioni fornite in precedenza, secondo cui per la valutazione delle richieste di assegno ordinario per periodi che presentino o meno soluzione di continuità, si potrà tenere conto del requisito occupazionale posseduto dal datore di lavoro al momento della definizione della prima domanda. Resta, comunque, possibile per i datori di lavoro richiedere un riesame degli eventuali provvedimenti di reiezione adottati dalla Struttura territoriale.

Ai fini di una corretta e puntuale gestione dei trattamenti, gli operatori delle Strutture territoriali avranno cura di verificare che, per la medesima unità produttiva e per periodi decorrenti dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021, le settimane complessivamente autorizzate, anche in differenti gestioni (ad esempio, CIGD), non superino la durata massima di trattamenti prevista dalla legge n. 178/2020 e dal decreto–legge n. 41/2021 (40 settimane complessive); in particolare, si evidenzia che, dal 1° luglio 2021, non sarà più possibile richiedere le 12 settimane previste dalla legge n. 178/2020.

Si ricorda che, durante il periodo di percezione dell’assegno ordinario, limitatamente alle causali connesse all’emergenza da COVID-19, è erogata, ove spettante, la prestazione accessoria degli assegni al nucleo familiare (cfr. la circolare n. 88/2020).

9.1 ASSEGNO ORDINARIO PER I DATORI DI LAVORO CHE HANNO TRATTAMENTI DI ASSEGNI DI SOLIDARIETÀ IN CORSO

In relazione a quanto previsto dall’articolo 8, comma 2, del decreto–legge n. 41/2021, possono presentare domanda di assegno ordinario anche i datori di lavoro iscritti al Fondo di integrazione salariale (FIS) che, alla data del 1° aprile 2021, hanno in corso un assegno di solidarietà.

Resta confermato che, per i datori di lavoro che hanno completato le 12 settimane di trattamenti introdotte dall’articolo 1, comma 300, della legge di Bilancio 2021, secondo quanto già illustrato al paragrafo 1, è possibile richiedere il nuovo periodo di 28 settimane di trattamenti previsto dal decreto–legge n. 41/2021 a far tempo dal 29 marzo 2021.

La concessione dell’assegno ordinario - che sospende e sostituisce l’assegno di solidarietà già in corso - può riguardare anche i medesimi lavoratori beneficiari dell’assegno di solidarietà, a totale copertura dell’orario di lavoro.

Anche per tale specifica prestazione la durata complessiva del trattamento in questione, per il periodo dal 29 marzo 2021 al 31 dicembre 2021, non può essere superiore a 28 settimane, al pari di quanto previsto per le altre tipologie di trattamenti salariali connessi all’emergenza da COVID–19 disciplinate dal medesimo articolo 8, comma 2, del decreto Sostegni.

10. ASSEGNO ORDINARIO DEI FONDI DI SOLIDARIETÀ BILATERALI E DEI FONDI DEL TRENTINO E DI BOLZANO-ALTO ADIGE DI CUI, RISPETTIVAMENTE, AGLI ARTICOLI 26 E 40 DEL D.LGS N. 148/2015

Riguardo ai Fondi di solidarietà di cui agli articoli 26 e 40 del D.lgs n. 148/2015, si ribadisce quanto già affermato dall’Istituto nelle precedenti circolari pubblicate in materia, ossia che le domande di accesso all’assegno ordinario con causali connesse all’emergenza da COVID–19 possono essere accolte prioritariamente considerando i limiti previsti dai decreti interministeriali attuativi dei rispettivi Fondi.

In caso di indisponibilità o disponibilità parziale per la copertura della prestazione richiesta, qualora risulti esaurito il patrimonio del Fondo, in assenza di altri motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza, i datori di lavoro potranno comunque accedere alla suddetta prestazione, nei limiti delle risorse statali stanziate per le 28 settimane di trattamenti previsti fino al 31 dicembre 2021 dal decreto-legge n. 41/2021.

Durante il periodo di percezione dell’assegno ordinario, limitatamente alle causali connesse all’emergenza da COVID-19, è erogato l’assegno al nucleo familiare, in rapporto al periodo di paga adottato e alle medesime condizioni dei lavoratori a orario normale.

Si conferma quanto già precisato con la circolare n. 28/2021, con riferimento ai due settori (settore dei servizi ambientali e settore delle attività professionali) per cui sono stati pubblicati i decreti istitutivi dei Fondi di solidarietà di cui all’articolo 26 del citato D.lgs n. 148/2015, in ragione del periodo transitorio legato all’avvio della piena operatività dei medesimi Fondi. Pertanto, in considerazione del perdurare dell’emergenza epidemiologica e della necessità di garantire prontamente ai lavoratori interessati la continuità nell’erogazione delle misure di sostegno al reddito, con esclusivo riferimento ai trattamenti con causale “COVID-19”, in via provvisoria e su conforme avviso del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, anche per le domande relative alle citate prestazioni introdotte dal decreto-legge n. 41/2021 riferite ai due Fondi di nuova istituzione, i datori di lavoro dovranno continuare ad accedere all’assegno ordinario garantito dal FIS e dai Fondi di solidarietà bilaterali del Trentino e di Bolzano-Alto Adige oppure alla Cassa integrazione in deroga, con la causale “COVID 19 - DL 41/21” in relazione allo specifico requisito dimensionale.

11. TRATTAMENTI DI CASSA INTEGRAZIONE IN DEROGA (CIGD)

Relativamente ai trattamenti di cassa integrazione in deroga (CIGD), nel rinviare a quanto già illustrato nelle precedenti circolari in ordine ai datori di lavoro destinatari della disciplina e ai lavoratori ammessi alla misura (cfr. la circolare n. 86/2020), si precisa che il decreto Sostegni non ha modificato la disciplina di riferimento per la richiesta dei trattamenti in parola.

Riguardo alle procedure di consultazione sindacale, si precisa che la disciplina operativa per le domanda di CIGD con causale COVID-19, di cui all’articolo 22-quater del decreto-legge n. 18/2020, non è stata modificata; conseguentemente sono esonerati dalla definizione dell’accordo esclusivamente i datori di lavoro con dimensioni aziendali fino a 5 dipendenti. Per le aziende con dimensioni superiori, rimane la previsione della definizione di un accordo sindacale tra l’azienda e le Organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale da concludersi anche in via telematica.

Al riguardo, ribadendo le indicazioni già fornite con le circolari n. 47/2020 e n. 86/2020, in ragione delle difficoltà operative segnalate da più Strutture territoriali, al fine di garantire continuità di reddito ai beneficiari della prestazione, si precisa che in caso di domande di nuovi periodi di CIGD - che di fatto prorogano lo stato di crisi emergenziale dell’azienda – proposte anche non in continuità rispetto a precedenti sospensioni per COVID-19, su conforme avviso del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, non è necessaria la definizione di un nuovo accordo inerente al periodo oggetto della domanda; restano salve le opportune procedure di informazione alle Organizzazioni sindacali, che non determinano effetti sulla procedibilità delle autorizzazioni.

Il predetto accordo resta, invece, obbligatorio per i datori di lavoro che occupano più di 5 addetti, qualora non abbiano mai fatto ricorso ai trattamenti di cassa integrazione in deroga con causale COVID-19.

Ai beneficiari dei trattamenti in deroga continuano a essere riconosciuti la contribuzione figurativa e i relativi assegni al nucleo familiare, ove spettanti.

Limitatamente ai lavoratori del settore agricolo, per le ore di riduzione o sospensione delle attività, nei limiti ivi previsti, il trattamento è equiparato a lavoro ai fini del calcolo delle prestazioni di disoccupazione agricola. Si evidenzia che, per i lavoratori del settore agricolo, l’accesso ai trattamenti in deroga rimane circoscritto ai soli dipendenti con rapporto di lavoro a tempo determinato, che non hanno titolo ad accedere alla Cassa integrazione speciale agricola (CISOA).

Riguardo alle aziende plurilocalizzate, si ricorda che potranno inviare domanda come “deroga plurilocalizzata” (cfr. il messaggio n. 2946/2020) esclusivamente le aziende che hanno ricevuto la prima autorizzazione con decreto del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali; tutte le altre aziende, invece, anche con più unità produttive, dovranno trasmettere domanda come “deroga INPS” (cfr. la circolare n. 86/2020).

Si sottolinea, inoltre, che le domande di cassa integrazione in deroga devono essere trasmesse esclusivamente con riferimento alle singole unità produttive, ad eccezione delle aziende plurilocalizzate che hanno chiesto di accedere al flusso semplificato (cfr. il messaggio n. 2328/2020). Si precisa che, per i periodi successivi al 1° gennaio 2021, richiesti ai sensi della normativa di cui alla legge n. 178/2020, in caso di nuova individuazione dell’unità produttiva di riferimento su cui far confluire le domande accorpate, la scelta di tale unità produttiva è irreversibile per i periodi successivi alla predetta data.

Conseguentemente, la sede accorpante eventualmente individuata dovrà essere utilizzata anche in caso di concessione di proroga del trattamento di cassa integrazione in deroga con causale “COVID 19 - DL 41/21”, al fine di consentire il monitoraggio da parte dell’Istituto della prestazione concessa.

Si ricorda che, come indicato nel messaggio citato, è possibile accedere al suddetto flusso di gestione semplificato esclusivamente chiedendo apposita autorizzazione della Direzione centrale Ammortizzatori sociali, avvalendosi del canale di Posta Elettronica Certificata (PEC). Parimenti, eventuali modifiche al flusso di gestione semplificato richiesto in precedenza dovranno essere preventivamente comunicate dalle aziende alla Direzione centrale Ammortizzatori sociali.

Considerata la peculiarità della gestione delle prestazioni di cassa integrazione in deroga per le aziende plurilocalizzate, stante il soggetto datoriale unitario, che richiede una interlocuzione univoca con l’azienda e una gestione uniforme delle istanze, con l’adozione di soluzioni coerenti con la situazione aziendale complessiva, anche qualora l’azienda abbia presentato domande presso Strutture territoriali diverse, coerentemente con la collocazione territoriale delle unità produttive, ai fini della gestione delle istanze è stata istituita una Task force a partire da marzo 2021.

Nello specifico, la Task force, denominata “Presidio nazionale di sussidiarietà CIGD aziende plurilocalizzate”, è stata istituita presso le Direzioni regionali Friuli-Venezia Giulia, Molise e Sardegna.

Pertanto, al fine di garantire la gestione uniforme delle istanze inviate dalle aziende plurilocalizzate, le domande saranno lavorate esclusivamente dalle suddette Direzioni regionali, che operano in sussidiarietà con le Strutture territoriali presso le quali vengono presentate le domande in base alla nuova normativa, fermo restando quanto precisato in merito al flusso semplificato.

L’Istituto ha inviato una specifica comunicazione alle singole aziende per comunicare la Struttura territoriale a cui fare riferimento.

Riguardo ai trattamenti di cassa integrazione in deroga previsti dal decreto-legge n. 41/2021 e relativi ad aziende delle Province autonome di Trento e di Bolzano, dovranno essere utilizzate, rispettivamente, le seguenti causali:

  • COVID 19 - DL 41/21 – Deroga Trento”;
  • COVID 19 - DL 41/21 – Deroga Bolzano”.

Le medesime causali dovranno essere utilizzate anche per l’eventuale trasmissione delle domande integrative relative al periodo dal 29 al 31 marzo 2021, secondo quanto illustrato al precedente paragrafo 6.

Si evidenzia altresì che, per la stessa unità produttiva, non è possibile richiedere, per il medesimo periodo, ammortizzatori diversi, tranne nei casi in cui la richiesta di cassa integrazione in deroga riguardi categorie di lavoratori esclusi dagli altri ammortizzatori con causale COVID-19 (ad esempio, lavoratori a domicilio, apprendisti con contratto di tipologia non professionalizzante, giornalisti; cfr., sul punto, la circolare n. 86/2020). Su conforme parere ministeriale si evidenzia che non potranno pertanto essere autorizzati periodi anche parzialmente coincidenti tra trattamenti di integrazione straordinaria e trattamenti di deroga.

12. CASSA INTEGRAZIONE SPECIALE OPERAI AGRICOLI (CISOA)

L’articolo 8, comma 8, del decreto-legge n. 41/2021 prevede che i datori di lavoro del settore agricolo, che sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, possono presentare domanda di concessione del trattamento di cassa integrazione speciale operai agricoli, ai sensi dell’articolo 19, comma 3-bis, del decreto-legge n. 18/2020, per una durata massima di 120 giorni, nel periodo ricompreso tra il 1° aprile 2021 e il 31 dicembre 2021.

Il suddetto trattamento è concesso in deroga ai limiti di fruizione riferiti al singolo lavoratore e al numero di giornate lavorative da svolgere presso la stessa azienda previsti dall’articolo 8 della legge 8 agosto 1972, n. 457.

Si ricorda che, in relazione a quanto previsto dall’articolo 1, comma 304, della legge n. 178/2020, i datori di lavoro del settore agricolo possono richiedere i trattamenti in parola per una durata massima di 90 giorni compresi nel periodo tra il 1° gennaio 2021 e il 30 giugno 2021. Considerato che l’impianto normativo declinato dal decreto-legge n. 41/2021, come già precisato, non prevede l’imputazione alle nuove 120 giornate dei periodi di integrazione precedentemente già richiesti e autorizzati ai sensi della citata legge n. 178/2020, collocati, anche parzialmente, in periodi successivi al 1° aprile 2021, ne deriva che il nuovo periodo di trattamenti (120 giornate) è aggiuntivo a quello precedente.

Va tuttavia evidenziato che il periodo di 90 giornate, previsto dall’articolo 1, comma 304, della legge n. 178/2020, deve essere collocato entro il 30 giugno 2021, mentre le ulteriori 120 giornate, previste dall’articolo 8, comma 8, del decreto-legge n. 41/2021, possono essere richieste a decorrere dal 1° aprile 2021 e devono terminare entro il 31 dicembre 2021.

Il nuovo periodo di trattamenti introdotto dal decreto Sostegni può essere richiesto anche se non sono state presentate precedenti domande di CISOA con causale “CISOA DL RILANCIO”, ai sensi dell’articolo 19, comma 3-bis, del decreto-legge n. 18/2020. Le domande di concessione del trattamento di CISOA per periodi collocati dal 1° aprile 2021 al 31 dicembre 2021 devono essere trasmesse utilizzando la nuova causale “CISOA DL 41/2021”.

Ai fini dell’accesso alla prestazione in argomento non è previsto, per ciascun lavoratore, il requisito dell’anzianità lavorativa pari a 181 giornate nell’anno solare di riferimento presso l’azienda richiedente la prestazione, ma è necessario che i lavoratori medesimi risultino alle dipendenze dell’azienda alla data del 23 marzo 2021. Sul punto, con riferimento al computo dei periodi di occupazione dei lavoratori nelle ipotesi di trasferimento d’azienda, si richiamano le indicazioni contenute al paragrafo 5 della presente circolare. Si ricorda che per tali domande la competenza concessoria è trasferita in capo al direttore della Struttura INPS territorialmente competente e non alle Commissioni provinciali. Si confermano altresì le disposizioni fornite con la circolare n. 84/2020, al paragrafo 7.5, in merito alla modalità di pagamento della prestazione.

Anche alle prestazioni erogate con la nuova causale “CISOA DL n. 41/2021”, si applica il limite del massimale di cui all’articolo 3, comma 5, del D.lgs n. 148/2015. Inoltre, rimane inalterata la possibilità per l’azienda di anticipare le prestazioni e di conguagliare gli importi successivamente, così come la possibilità di richiedere il pagamento diretto senza obbligo di produzione della documentazione comprovante le difficoltà finanziarie dell’impresa. Tuttavia, per gli impiegati resta ferma in via esclusiva la modalità del pagamento diretto. È fatta salva la possibilità di chiedere la cassa integrazione in deroga per i soli lavoratori a tempo determinato, che sono esclusi dalla tutela della CISOA.

13. TERMINI DI TRASMISSIONE DELLE DOMANDE DEI TRATTAMENTI DI CIGO, CIGD, ASO E CISOA

L’articolo 8, commi 3 e 8, del decreto-legge n. 41/2021, in linea con la disciplina a regime, stabilisce che le domande di accesso ai trattamenti di cassa integrazione (ordinaria e in deroga), di assegno ordinario e di CISOA, previsti dal menzionato decreto-legge, devono essere inoltrate all’INPS, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa.

I medesimi commi prevedono altresì che, in fase di prima applicazione, il termine di decadenza di cui trattasi è fissato entro la fine del mese successivo a quello di entrata in vigore del decreto-legge n. 41/2021.

Atteso che detta previsione, come già anticipato con il messaggio n. 1297/2021, non concretizza una condizione di miglior favore per le aziende, il termine di trasmissione resta regolato dalla disciplina a regime anche per le domande riferite a sospensioni o riduzioni di attività iniziate nel mese di “aprile 2021”. Conseguentemente, le relative istanze di accesso ai trattamenti potranno continuare a essere trasmesse, a pena di decadenza, entro il 31 maggio 2021.

La medesima scadenza del 31 maggio 2021 troverà applicazione anche con riferimento alle istanze di accesso ai trattamenti di integrazione salariale (CIGO, CIGD e ASO)di cui all’articolo 8 del decreto-legge n. 41/2021, il cui periodo di sospensione/riduzione di attività decorre dal 29 marzo 2021.

Si ribadisce che i termini decadenziali di cui trattasi non devono intendersi in modo assoluto, ma devono considerarsi operanti solo con riferimento al periodo oggetto della domanda rispetto al quale la decadenza è intervenuta: laddove, quindi, l’istanza riguardi un arco temporale di durata plurimensile, il regime decadenziale riguarderà esclusivamente il periodo in relazione al quale il termine di invio della domanda risulti scaduto e si procederà a un accoglimento parziale per il periodo residuo che risulti ancora nei termini di legge.

Si rammenta, infine, che i datori di lavoro che hanno erroneamente inviato domanda per trattamenti diversi da quelli cui avrebbero avuto diritto o comunque con errori o omissioni che ne hanno impedito l’accettazione, possono trasmettere l’istanza nelle modalità corrette entro trenta giorni dalla comunicazione dell’errore da parte dell’amministrazione di riferimento, a pena di decadenza, anche nelle more della revoca dell’eventuale provvedimento di concessione emanato dall’amministrazione competente.

14. TERMINI DECADENZIALI DI TRASMISSIONE DEI DATI NECESSARI PER IL PAGAMENTO O PER IL SALDO DEI TRATTAMENTI DI INTEGRAZIONE SALARIALE COLLEGATI ALL’EMERGENZA DA COVID-19

L’articolo 8, comma 4, del decreto-legge n. 41/2021 conferma che, in caso di pagamento diretto da parte dell'Istituto, il datore di lavoro è tenuto a inviare tutti i dati necessari per il pagamento o per il saldo dell'integrazione salariale entro la fine del mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale ovvero entro 30 giorni dalla notifica della PEC contenente l’autorizzazione, qualora questo termine sia più favorevole all’azienda.

Trascorsi inutilmente tali termini, il pagamento della prestazione e gli oneri a essa connessi rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente.

15. MODALITÀ DI PAGAMENTO DELLA PRESTAZIONE

In merito alle modalità di pagamento della prestazione, rimane inalterata la possibilità per l’azienda di anticipare le prestazioni e di conguagliare gli importi successivamente, così come la possibilità di richiedere il pagamento diretto da parte dell’INPS, senza obbligo di produzione della documentazione comprovante le difficoltà finanziarie dell’impresa. Riguardo al pagamento diretto, si precisa che l’articolo 8, comma 4, del decreto-legge n. 41/2021 richiama anche l’articolo 22-quater del decreto-legge n. 18/2020, che regolamenta il pagamento diretto dei trattamenti salariali a carico dell’Istituto con il possibile anticipo del 40%.

Conseguentemente, la citata disciplina – come illustrata nel messaggio n. 2489/2020 e nella circolare n. 78/2020 - trova applicazione anche con riferimento ai trattamenti previsti dal decreto Sostegni.

Si ribadisce infine che, per il conguaglio delle prestazioni anticipate dal datore di lavoro, rimane ferma la previsione del termine di decadenza semestrale previsto dall’articolo 7 del decreto legislativo n. 148/2015.

16. ESTENSIONE DELL’UTILIZZO DEL SISTEMA DEL CONGUAGLIO PER I TRATTAMENTI DI CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI IN DEROGA (CIGD)

Al fine di razionalizzare il sistema di pagamento delle integrazioni salariali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, il comma 6 dell’articolo 8 del decreto-legge n. 41/2021 estende le modalità di pagamento con il sistema del conguaglio a tutti i trattamenti connessi all’emergenza da COVID-19, compresi quelli relativi alla cassa integrazione in deroga.

Si ricorda che, prima dell’intervento operato dal decreto Sostegni, l’utilizzo del sistema del conguaglio per i trattamenti di CIGD era limitato alle sole aziende plurilocalizzate in forza della previsione contenuta nell’articolo 22, comma 6-bis, del decreto-legge n. 18/2020.

Ne deriva che, con riguardo alle settimane di sospensione o riduzione delle attività lavorative relative a tutti trattamenti di cassa integrazione in deroga connessi all’emergenza da COVID–19 decorrenti dal 1° aprile 2021, i datori di lavoro interessati potranno avvalersi del sistema del conguaglio in alternativa a quello del pagamento diretto, indipendentemente dalla causale richiesta.

Luigina Gagliardi

Dirigente regionale di area ammortizzatori, inclusione sociale, credito e welfare